Via libera al cognome materno
Si sa che alla nascita di un bambino il cognome che deve essergli attribuito è quello del padre. Particolare il caso di riconoscimento dopo molti anni. Nel caso che descrivo, il padre riconosce il proprio figlio dopo 10 anni e chiede di potergli attribuire il proprio cognome. La madre si oppone ritenendo che, essendo il cognome elemento identificativo della persona, l’aggiunta, dopo tanti anni, del cognome del padre a quello della madre, avrebbe avuto per il minore, perché di minore si tratta, un impatto sociale negativo.
La norma di riferimento è quella relativa all’art. 262 c.c. per cui: «Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.»
È fondamentale tenere presente che il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, nel caso in cui tale cognome sia diventato autonomo segno della sua identità personale e sociale. Non è però questo il caso. Infatti, trattandosi di minore e trovandosi in una fase preadolescenziale, non era corretto ritenere che la sua identità sociale fosse pienamente sviluppata al punto da non poter consentire l’attribuzione del cognome dell’altro genitore. Ferma restando, d’altra parte, l’opportunità di conservare il cognome della madre.
A tal proposito un disegno di legge, già approvato alla Camera, ma che necessita di un regolamento per poter essere operativo, prevede la libertà nell’attribuzione del cognome, quello del padre, della madre o anche addirittura di entrambi, se sussiste comune accordo. Nel caso in cui l’accordo manca, è possibile attribuire entrambi i cognomi in ordine alfabetico. Analogamente se si tratta di figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. L’unica specificazione prevista in quest’ultima ipotesi è che in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome viene aggiunto solo se c’è il consenso dell’altro ed anche del figlio, se ha compiuto i 14 anni.
Per quanto riguarda i figli adottati, allo stesso modo, è necessario l’accordo dei due genitori. L’ipotesi in cui un genitore possiede due cognomi viene risolta prevedendo la possibilità di attribuirne uno solo, a sua scelta. Diversamente se il figlio è maggiorenne. Infatti egli stesso, con una dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però è nato fuori del matrimonio non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.
Importante sottolineare che non si tratta di una normativa immediatamente operativa, ma d’altra parte, se di comune accordo, i genitori possono scegliere di attribuire entrambi i cognomi e quindi anche quello materno.
Cassazione civile, sez. I, sent. 10.12.2014
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