Un Parco Regionale non può tutelare il paesaggio?!
Di diverso avviso è il comune di Grottaferrata che ha presentato un ricorso sulla base tra l’altro di due considerazioni: l’adozione del piano di assetto è “una operazione paesistica e urbanistica che sconfina in materie (urbanistica e dei beni culturali-paesaggistici) che non appartengono al plesso di interessi di cui un parco è e può essere portatore”, inoltre, “al parco non è dato tutelare il paesaggio…”. Evidentemente il parco deve svolgere altre funzioni, quelle che in questi anni sono state prerogativa del comune di Grottaferrata, vale a dire:
• permettere l’ edificazione lungo le pendici del Tuscolo, avendo consentito di realizzare piani di utilizzazione aziendale (P.U.A.),
• consentire l’edificazione in zone agricole,
• non perseguire l’abusivismo edilizio,
• non tutelare la falda idrica, permettendo l’ apertura di nuovi pozzi.
Con questo atto il comune ha voluto difendere gli interessi fondiari ed edilizi e non gli interessi delle collettività che sono quelli della tutela dei beni diffusi.
Ricordiamo, inoltre, che il parco è portatore degli interessi di tutti i cittadini della regione Lazio: siamo sicuri che gli abitanti del Lazio sono interessati ad avere aree protette funzionanti ed un paesaggio tutelato. Il ricorso, inoltre, fa istanza di remissione alla corte costituzionale riguardo l’articolo 2 della legge regionale 2/1984 (istitutiva del parco) e l’articolo 26 della legge regionale 26/1997 (norme in materia di aree naturali protette) dichiarandoli “costituzionalmente illegittimi”: in altre parole il comune non ritiene che gli abitanti della regione Lazio abbiano diritto a vivere in un’area protetta. Ricordiamo, infine, che il comune di Grottaferrata ha proposto anni fa un ricorso al TAR contro l’adozione della perimetrazione definitiva del parco e che ha perso tale ricorso. Chi ci risarcirà dello spreco di denaro pubblico? Perché non ha impiegato le stesse energie per tutelare il Tuscolo?
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