La recente sentenza del Tar Lazio, II sezione, dovrebbe chiarire finalmente (e fugare anche ogni dubbio dell’Amministrazione comunale) a chi compete l’obbligo di rimuovere da una strada comunale frane di terra provenienti da aree private sovrastanti e di eseguire le opportune opere di sostegno, sostenendone per intero le spese. Il caso (non ancora risolto) che riguarda la frana verificatasi in via Leandro Ciuffa a fine dicembre 2004 sembra, infatti, calzare a pennello con la fattispecie trattata dal Tar Lazio. Si legge nella suddetta sentenza che ai margini di una proprietà di un appezzamento di terreno, sito in Roma, si sviluppa una scarpata di un’altezza variabile da 5 a 9 metri, confinante con una strada comunale e con la sua fascia di pertinenza demaniale. In detto luogo per effetto di copiose precipitazioni nel febbraio 2010 si verificava uno smottamento di terra che rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, volto ad evitare pericolo o danno per le persone transitanti nel tratto di strada prospiciente, anche in conseguenza della possibile caduta di massi tufacei.