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Sei un medico? non telefonare alla guida, non importa se è un’emergenza!

Sei un medico? non telefonare alla guida, non importa se è un’emergenza!
Marzo 19
23:00 2015

Una specializzanda in medicina cardiovascolare che, nonostante fosse alla guida della propria autovettura, rispose al cellulare (priva quindi di auricolare) al proprio superiore che l’aveva contattata per avere informazioni urgenti relative ad un paziente molto grave. A seguito della multa ricevuta per tale azione, la stessa invocò la disposizione di cui all’art. 4 della legge 689 del 1981, che disciplina lo stato di necessità, stabilendo quanto segue: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. Ora si può dire, sinteticamente, che quando si parla di stato di necessità la giurisprudenza intende una situazione di pericolo grave imminente per la persona, non evitabile, oppure l’erronea considerazione di trovarsi in una tale situazione, considerazione che non si può ritenere colpevole in quanto derivante da circostanze oggettive. Nel caso in questione a nulla è valso per la dottoressa invocare la normativa della legge 689, in quanto si è ritenuto che prima di rispondere al cellulare, la stessa non poteva evidentemente prevedere che il contenuto della telefonata sarebbbe stato urgente e serio. Non solo, se anche lo avesse potuto prevedere in qualche modo, a maggior ragione, prima di porsi alla guida, avrebbe dovuto dotarsi delle attrezzature necessarie per porsi nelle condizioni di rispondere ad ogni eventuale chiamata senza incorrere nelle violazioni delle norme disposte dal codice della strada. Quest’ultimo infatti stabilisce chiaramente che è vietato al conducente utilizzare, durante la guida, apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore. L’unica eccezione che viene prevista riguarda il personale delle Forze Armate e dei Corpi indicati espressamente dalla legge. La normativa stessa poi, proprio considerando che ci possono essere situazioni in cui pur essendo alla guida si possa porre la necessità di comunicare telefonicamente, consente l’utilizzo di apparecchi a viva voce o auricolare. Conseguenzialmente quindi la multa irrogata alla dottoressa risulta legittima. La giurisprudenza mostra ancora una volta come sia di primaria importanza rispettare le regole del codice della strada, regole che purtroppo vengono molto spesso disattese, a prescindere se per motivi che inconsciamente si considerano importantissimi, o per ragioni estremamente futili. Una riflessione che secondo la scrivente andrebbe fatta è che se a volte capita di trovarsi di fronte a leggi poco chiare, per cui si richiedono interpretazioni particolarmente impegnative, d’altra parte ci sono norme, come quella richiamata del codice della strada, che si presentano in modo così chiaro che l’unica cosa da fare è rispettarle.
Cassazione civile, sezione VI-2, sentenza 08.10.2014, n° 21266

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