Se sei ateo e ti sposi in chiesa il matrimonio concordatario è nullo
La questione riguarda il matrimonio tra due soggetti, di sesso opposto, di cui lei dichiaratamente atea. Lui è consapevole di ciò, ma gli sposi decidono ugualmente di celebrare le proprie nozze in chiesa, mediante un matrimonio concordatario, ossia matrimonio che produce i suoi effetti anche a livello civile. Ebbene, dopo alcuni anni da tale celebrazione, su iniziativa di lui, il matrimonio viene dichiarato nullo dalla Sacra Rota per simulazione di consenso, cioè sostanzialmente per divergenza tra la volontà della sposa e la sua dichiarazione di voler contrarre matrimonio.
Per la Chiesa, infatti, non volere e quindi non credere nel matrimonio come sacramento, significa non volere proprio il matrimonio.
Nullità confermata dalla Corte d’appello competente. La sposa però non ci sta e ricorre in Cassazione sostenendo che il fatto di essere atea non ha niente a che vedere con gli effetti civili del matrimonio, bensì rientra semplicemente nella sua libertà religiosa, garantita espressamente dalla nostra Costituzione. Sostanzialmente, quindi, se il matrimonio è certamente nullo per la Chiesa, secondo la ricorrente non dovrebbe esserlo per lo Stato italiano. Le motivazioni addotte dalla donna non vengono considerate rilevanti. Il giudice italiano, infatti, nel valutare la divergenza tra dichiarazione e volontà, deve comunque basarsi sulla sentenza ecclesiastica. Inoltre, trattandosi di matrimonio concordatario, il diritto a cui si deve necessariamente far riferimento è quello canonico, in base al quale il matrimonio non può unire gli sposi in un vincolo davanti a Dio, se manca la consapevolezza e la volontà, l’intenzione, di assumersi gli impegni e i doveri che derivano da un matrimonio religioso.
Importante inoltre è considerare che il credo della donna, l’essere atea, era stato dichiaratamente ed espressamente manifestato all’altra parte. Se non fosse così avvenuto, la delibazione, e quindi il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per riserva mentale (divergenza tra dichiarazione e volontà) non ci sarebbe potuta essere in virtù delle norme che tutelano la buona fede.
Questa sentenza della Cassazione civile dovrebbe far riflettere e sensibilizzare in merito all’opportunità di sposarsi in Chiesa da parte di chi nel sacramento-matrimonio non crede. È bene rammentare che il matrimonio è essenzialmente quello religioso, quindi un sacramento. D’altra parte il nostro ordinamento prevede l’istituto del matrimonio civile proprio per tutti coloro che non credono nel matrimonio religioso. Sarebbe quindi opportuno essere coerenti con le proprie credenze.
Cassazione civile, I sezione, 18 dicembre 2013, n. 28220
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