Scarsa diligenza per il postino che non recapita la posta
La fattispecie a cui ci si riferisce riguarda un portalettere sanzionato con ben 4 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per aver riportato indietro corrispondenza non recapitata.
L’attribuzione della sanzione ha determinato l’automatico conflitto tra lavoratore e datore di lavoro, con la contestazione da parte del primo del trattamento riservatogli, non essendo, secondo lui, imputabile a sue mancanze non esser riuscito a recapitare la posta.
A seguito dell’accertamento dei fatti la sanzione risulta tutt’altro che illegittima, in considerazione anche del fatto che già in precedenza il lavoratore era stato destinatario di sanzioni disciplinari e che per ben 5 giorni aveva portato indietro chilogrammi di posta non recapitata. D’altra parte il soggetto aveva avuto la possibilità di spiegare al proprio datore di lavoro come mai nel giro di pochi giorni si era verificato lo stesso inconveniente.
A nulla serve il tentativo del lavoratore di far rilevare che gli adempimenti a lui richiesti superavano i limiti della normale mansione, in quanto da nessun dato emergeva la richiesta di ulteriori prestazioni al di fuori del solito giro giornaliero di consegna della posta. Nemmeno la giustificazione del maltempo che aveva per alcuni giorni creato disagi alle poste è riuscito a risparmiare al soggetto la sanzione, alla luce soprattutto della reiterazione del suo comportamento.
Risulta quindi innegabile la scarsa diligenza del lavoratore, aggravata ancora di più dal fatto che sanzioni disciplinari analoghe a suo carico erano state già disposte nell’arco di appena un anno.
Dalla controversia in questione esce quindi vincitore il datore di lavoro e la sanzione disciplinare viene confermata.
Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24938/2015
Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento