Riforma del processo di nullità matrimoniale di Papa Francesco
Attraverso due lettere in forma di Motu proprio, rispettivamente denominate Mitis iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus del 15 agosto scorso, Papa Francesco ha introdotto importanti novità nell’ambito della disciplina relativa a processo di nullità matrimoniale. Nella prima lettera viene esclusa la necessità di una doppia sentenza conforme in favore della nullità. Basterà un’unica sentenza, purchè sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto. Fermo restando un giusto e dignitoso contributo per gli operatori dei tribunali, si sottolinea la necessità di rendere le procedure gratuite. Ciò non al fine di favorire le nullità, quanto piuttosto per garantire tempi più brevi per i processi, in modo da evitare che “il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio”. Fondamentale è poi la previsione di un processo più breve, in aggiunta a quello documentale, che va applicato quando la nullità viene sostenuta con argomenti particolarmente evidenti. Le circostanze che consentono la trattazione breve sono: la mancanza di fede, che può potare alla simulazione del consenso o all’errore che determina la volontà; la brevità della convivenza coniugale; l’aborto procurato per impedire la procreazione; l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo; l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici ecc. Poiché d’altra parte permane il principio essenziale e fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio, in tale processo il giudice è il vescovo, che in forza del suo ufficio è il maggiore garante dell’unità cattolica. La riforma riguarda anche l’appello, che potrà essere instaurato nella sede metropolitana della propria diocesi, in virtù del fatto che spesso i fedeli, pur volendo far valere la nullità sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale. Viene comunque mantenuta la competenza del Tribunale della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana. Le modifiche riguardano il Libro VII del Codice di diritto canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691), che entreranno in vigore a partire dall’8 dicembre. È importante sottolineare come le cause di nullità continueranno ad essere trattate per via giudiziale e non amministrativa, non perché lo imponga la natura delle cose, ma perché fondamentale è l’esigenza di tutelare la verità del sacro vincolo. Con la lettera Misis et Misericors Iesus vengono invece emanate norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei canoni delle chiese orientali, sostituito nel suo Titolo XXVI, Capitolo I, Articolo I relativo anch’esso alle cause per la dichiarazione della nullità matrimoniale (cann. 1357-1377) e che entreranno in vigore alla medesima data, cioè l’8 dicembre 2015.
Maria Elena Coletti
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