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RACCOLTA RIFIUTI GROTTAFERRATA, FOCUS SULLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

RACCOLTA RIFIUTI GROTTAFERRATA, FOCUS SULLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Aprile 28
18:19 2021

RACCOLTA RIFIUTI GROTTAFERRATA, FOCUS SULLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO: TEKNEKO CONSIDERATA CARENTE DI UN REQUISITO DI GARA, IN ARRIVO SARIM

Il pronunciamento avrà un impatto significativo nei futuri appalti sui servizi di igiene urbana

 

In relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3399/2021, pubblicata ieri, si precisa quanto segue.

Il Comune non ha svolto appello nei confronti della sentenza del TAR Lazio (RG. 4092/2020), in quanto risultava del tutto indifferente – per l’Ente – l’aggiudicazione della gara all’uno o all’altro operatore.

L’Ente ha deciso per la mera costituzione in giudizio, di fronte al Consiglio di Stato, solo in seguito all’appello incidentale, promosso da SARIM Ambiente (che aveva posto in dubbio i requisiti di onorabilità della Società risultata aggiudicataria della gara, ossia Tekneko), spendendo argomentazioni solo al fine di difendere la correttezza dell’operato dei propri Uffici sotto questo profilo.

Tale correttezza è stata riconosciuta dal Giudice amministrativo, sia in primo che in secondo grado.

L’aggiudicazione a Tekneko è stata annullata, in quanto quest’ultima Società è stata considerata carente del requisito di gara, consistente nell’aver svolto, in passato, un servizio di raccolta di rifiuti urbani “porta a porta”, per almeno due Comuni di popolazione di almeno 21.000 abitanti, con percentuale di differenziata superiore al 65%.

In particolare, si precisa che Tekneko aveva prodotto – in gara – la certificazione sia del Comune di Avezzano (per la quale non era sorta alcuna contestazione) sia del Comune di Guidonia, attestante l’avvenuto raggiungimento di quota superiore al 65% di raccolta differenziata (in ATI – Associazione Temporanea di Impresa) per l’anno 2017.

Il Consiglio di Stato ha affermato che un’impresa che abbia partecipato ad un appalto in ATI potrà vantare il requisito maturato solo percentualmente alla propria partecipazione in ATI, anche relativamente alla quota di raccolta differenziata, il che costituisce un elemento di novità rispetto al precedente panorama giurisprudenziale.

Tale sentenza avrà, in futuro, un impatto significativo nell’ambito degli appalti in materia di igiene urbana, per tutte le imprese che sono solite partecipare – in ATI – alle procedure di evidenza pubbliche.

La Società SARIM subentrerà nei termini più solleciti possibili nel servizio.

                                                                              

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