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Quando il ginecologo non diagnostica per tempo una gravidanza

Quando il ginecologo non diagnostica per tempo una gravidanza
Dicembre 22
23:00 2014

La sentenza di cui ci occupiamo in questa nota (Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 16401 del 17.07.2014) riguarda il caso di una donna che, dopo aver constatato un improvviso aumento di peso e l’assenza del ciclo mestruale, era ricorsa al proprio ginecologo per accertare un eventuale stato di gravidanza. Il ginecologo aveva negato che fosse incinta, ma alcuni mesi più tardi lei si era resa conto di esserlo effettivamente. La donna aveva allora citato in giudizio il medico, perché a causa di quella comunicazione errata le aveva impedito di interrompere la gravidanza. Quando aveva scoperto di aspettare un bambino, infatti, i tempi previsti dalla legge per procedere all’aborto erano ormai trascorsi.
In giudizio la donna aveva lamentato di aver subito dei danni, sia patrimoniali che non, a causa dell’errore del medico, considerato anche che al momento dell’accertamento della gravidanza lei era nubile mentre il padre del bambino era coniugato con un’altra donna.
Nella sentenza, emessa a luglio scorso, la Corte ha accolto la richiesta della donna relativamente al risarcimento dei danni non patrimoniali, ma ha negato il risarcimento patrimoniale, in quanto non c’erano prove certe che se il medico le avesse diagnosticato in tempo la gravidanza lei avrebbe proceduto a interromperla. Né risultavano nessi causali tra l’errore del medico e la prosecuzione della gravidanza.
Questa e molte altre sentenze relative alla responsabilità medica, quali quelle relative al danno da ‘perdita di chance‘, sottolineano che il medico è chiamato a prestare un’estrema attenzione nel suo rapporto con gli assistiti. Questo perché, a prescindere dalle opinioni morali, etiche o religiose di ciascuno, sicuramente non si può negare a nessuno il diritto di ‘libertà di scelta’, cosa che evidentemente viene meno, come nel caso esposto, in presenza di un errore diagnostico. La Corte ha dunque negato il risarcimento patrimoniale, ritenendo che non è possibile affermare con certezza che la donna avrebbe abortito qualora avesse saputo per tempo di essere incinta; così come non si può nemmeno sostenere con sicurezza che non l’avrebbe portata a termine se avesse avuto dal medico un’informazione corretta. In definitiva, il medico è stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, cioè quello derivato solo dalla mancata individuazione dello stato di gravidanza della donna.

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