Prospetto delle Leggi di revisione della Costituzione – 5
L’art. 119 della l. cost. del 18 ottobre 2001, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” attribuisce una maggiore autonomia finanziaria a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane sulla base di propri tributi, entrate, patrimonio e risorse. Queste ultime consentono di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”. L’art. 120 aggiunge alla libera circolazione tra le Regioni i poteri sostitutivi del Governo specificando i casi in cui esso “può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni”. La stessa legge aggiunge alle modifiche già recate all’art. 123 dalla l. cost. del 22 novembre 1999 l’ordinamento, da parte dello statuto, del “Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”. L’art. 124, come anche gli artt. 128, 129 e 130, è stato abrogato. L’art. 125 vede abrogato il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione da parte di un organo dello Stato e quello di merito sulle deliberazioni del Consiglio regionale. La legge, inoltre, dispone non più solamente lo scioglimento del Consiglio regionale, ma anche la rimozione del Presidente della Giunta, negli stessi casi previsti dall’art. 126, “con decreto motivato del Presidente della Repubblica”, procede all’abrogazione dell’apposizione del visto, da parte del Commissario, alle leggi approvate dal Consiglio regionale, come previsto dal vecchio art. 127; di contro, stabilisce, sia per il Governo che per la Regione, la possibilità di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione rispettivamente di una legge regionale e di una legge dello Stato o di un’altra Regione. Il nuovo art. 132 ribadisce il significato di approvazione, da parte della maggioranza delle popolazioni di Province e dei Comuni interessati, del referendum che consente il distacco di Provincie e Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad un’altra. La l. cost. 23 ottobre 2002 stabilisce l’inefficacia dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, riguardanti i membri, i discendenti e gli ex re di Casa Savoia. La l. cost. del 30 maggio 2003, reca “Modifica all’articolo 51 della Costituzione“, inerente il libero accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, aggiungendo a tal fine la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini con appositi provvedimenti della Repubblica. La l. cost. del 2 ottobre 2007, recante “Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte” fornendo il divieto assoluto della pena ovvero sopprimendo l’unica eccezione a tale divieto che era prevista dalle leggi militari di guerra. (Fine)
Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento