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PROSPETTIVE DEL REGIONALISMO ITALIANO

PROSPETTIVE DEL REGIONALISMO ITALIANO
Maggio 30
19:12 2021

Si è tenuta tramite webinar, giovedì 27 maggio 2021, dalle ore 15:00, organizzata dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Giurisprudenza Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, la Lezione Magistrale “PROSPETTIVE DEL REGIONALISMO ITALIANO”. Lo Stato, le Regioni, e la loro situazione durante il Covid: il rapporto tra Stato/Regioni condizionato dallo stato pandemico. Le prospettive del regionalismo italiano punto di partenza il 2016 (legge costituzionale) che affrontava le competenze tra Stato e Regioni. Il bicameralismo sarebbe diventato asimmetrico e il Senato una Camera delle Regioni. Successivamente tentativi di riforma, l’art. 116 Cost. (clausola di asimmetria), le preintese del 2018, nel 2019 raggiunte delle intese con il Governo Giallo-Verde, poi Giallo-Rosso, una possibile legge cornice e poi le priorità del Governo attuale: campagna vaccinale e il Piano di Ripresa e Resilienza. Pertanto i temi attuativi dell’art. 116 Cost. sono passati in secondo piano. La legge costituzionale n.1/2020 che ha portato a quattrocento i Deputati e duecento i Senatori, dove se il Senato riducendosi crea un effetto centralistico (i senatori sono eletti su base regionale), dall’altro l’elezione del Presidente della Repubblica non vede ridotto il numero dei rappresentanti delle Regioni. La Pandemia: non tutto ha funzionato al migliore dei modi e una delle cause rappresentate “dalla competenza delle Regioni” (riforma del Titolo V). Nel 1947 è stata fatta la scelta regionalistica e in Parlamento sono state presentate più iniziative di riforma costituzionale: dallo spostare le materie sanitarie allo Stato alla resurrezione della clausola di supremazia (spostare competenze legislative dalle Regioni allo Stato). Lo Stato dispone di strumenti necessari per organizzare un Governo unitario della Pandemia: la sentenza 37/2021 Cost. stabilisce che se la Pandemia rientra nella profilassi internazionale allora le Regioni si conformano. Rivedere il riparto tra competenze e Regioni?  La tutela della salute e di protezione civile sono competenze che rientrano nella competenza concorrente: Stato e Regioni intervengono su stessi oggetti ma con funzioni diverse (riparto verticale) dove i principi i li fornisce lo Stato e la normativa di dettaglio le Regioni e le regioni si muovono sugli indirizzi statali. Sistema rigido: competenze legislative e amministrative alle Regioni ma la competenza amministrativa generale spetta al Comune nel rispetto del p. di sussidiarietà (livelli utili dal Comune allo Stato). La sentenza 303/2003, occupandosi della sussidiarietà, asserisce che se la competenza amministrativa è dello Stato ma non la funzione legislativa, allora si sposta allo Stato tramite intese o indipendentemente le competenze di cui è carente. L’art. 120 Cost. stabilisce che il Governo può sostituire Organi delle Regioni: quindi lo Stato indirizza, attrae a se funzioni amministrative, legislative e sostituisce Organi in base allo stato di emergenza. Nel 2020 si è sostenuto un principio costituzionale dove lo Stato può intervenire anche in luogo delle Regioni ma la norma da cui si ricava forse non è idonea. La necessità come fonte del diritto (Santi Romano) dove essa è il fatto che si autolegittima (rottura della Costituzione) oppure privilegiare gli strumenti previsti dalla Costituzione come il concetto di “straordinaria emergenza” e lo strumento è il Decreto Legge. Il Decreto Legge è adottato dal Governo sotto la sua responsabilità e allora si ritiene che faccia riferimento non solo alla responsabilità politica ma anche giuridica.  La legge di conversione e il Decreto Legge rientrano nella fattispecie complessiva di chiusura del sistema (Esposito) e tale strumento consente allo Stato di affrontare qualsiasi situazione ma va convertito entro sessanta giorni. Se il Parlamento non si può riunire, il Decreto può essere reiterato se nuovo Decreto legge è fondato sull’urgenza? Nel contrasto alla Pandemia rendimenti anche deludenti (scelta di chi vaccinare, gestione appuntamenti, etc.) dove la macchina amministrativa ha avuto carenze. La clausola di supremazia? I confronti tra Stato e Regioni e rango costituzionale alle Conferenze? Il potere sostitutivo (no ottemperamento delle Regioni in favore dello Stato) e la sent. 114/2013: le competenze limitate per il principio di coordinamento della finanza pubblica. Lo Stato ha gli strumenti ma non li ha usati? Proposta di revisione costituzionale necessaria? Affrontare problemi che richiedono un grande impegno? In Italia si può cambiare solo la costituzione, il resto rimane così com’è (Montanelli)? Riforma della giustizia, amministrativa in occasione dei Fondi UE. “Pensiero di speranza” e pensiero pragmatico: vedere problemi e stabilire soluzioni. Visione banalizzata del Decreto Legge che ha il carattere dell’eccezionalità e quindi da utilizzare in maniera idonea al suo carattere. La crisi comunque è stata senza precedenti.

 

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