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Processo Eternit e Amianto in Guardia di Finanza

Novembre 25
13:49 2014

La Corte, presieduta da Arturo Cortese, ha annullato senza rinvio, dichiarando prescritto il reato, la sentenza di condanna per il magnate svizzero nel maxiprocesso Eternit. Con la sentenza, a quanto pare, sarebbero stati annullati anche i risarcimenti per le vittime, in quanto la prescrizione sarebbe maturata al termine del giudizio di primo grado.
Nel merito di questo episodio di cronaca che si tinge di macabri colori, e che sicuramente far discutere a lungo, potremmo effettuare una disquisizione socio-politica per dire che, sfogliando i libri di storia, non abbiamo mai visto condannare e finire in galera un barone o un plurimiliardario. Ma preferiamo attenerci ai fatti, facendo soprattutto un’analisi giuridica dell’accaduto, ragionando in astratto e non soffermandoci al caso specifico.
A nostro parere il reato da ipotizzare subito e non a giochi fatti in fattispecie di questo genere sarebbe stato quello di strage, previsto dall articolo 422 del codice penale. Per i non giuristi diciamo subito che l articolo 422 del codice penale prevede la pena dell ergastolo, in quanto il reato in argomento contempla l’uccisione volontaria di più persone e, come per l’omicidio di una persona, non soggetto ad alcuna prescrizione.
Nell’ambito della fattispecie amianto impensabile che i datori di lavoro di fabbriche dotate di personale ingegneristico e di uffici legali non siano al corrente dei danni mortali che provoca l’amianto. Stessa cosa dicasi per i dirigenti della pubblica amministrazione e per gli alti ufficiali delle Forze Armate e dei Corpi militari o civili dello Stato. Siamo certi di quanto stiamo affermando poiché, della pericolosità dell’amianto, vi traccia proprio in una sentenza del tribunale di Torino risalente al 1906, ovvero a ben oltre un secolo fa. Questo quanto si legge nel testo di una sentenza pronunciata in nome di sua Maestà Vittorio Emanuele III al termine di una causa civile promossa dalla società inglese British asbestos company limited contro un giornale piemontese, Il Progresso del Cavanese e delle Valli Stura, per un articolo che parlava dei problemi di una fabbrica amiantifera di Nole (Torino). I giudici respinsero le richieste della società certificando che la lavorazione era dannosa per la salute. La prima legge delega, che delimitava i pericoli dell amianto, invece, del 12 febbraio 1955 e portava il nr. 51. Ma, per tagliare la testa al toro una volta per sempre, la legge nr. 257 del 1992 mette definitivamente al bando l’amianto, vietandone non solo la produzione ma anche l’uso e la manipolazione se non a scopo di bonifica, che deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente effettuata da ditte altamente specializzate e con cautele particolari. Quindi nessuna scusa può essere avanzata, anche in virtù del principio che la legge non ammette ignoranza.
Se un analfabeta viene trovato in possesso di un arma atta ad uccidere, lo stesso viene arrestato e non potrà addurre a sua difesa la non conoscenza della legge.
Solo alcuni mesi fa, invece, il colonnello in congedo della Guardia di Finanza, Giuseppe Fortuna, all’epoca dei fatti responsabile di una associazione parasindacale del Corpo, denunciava pubblicamente la presenza di personale delle Fiamme Gialle nelle discariche di amianto, inviatovi per servizio ma senza le tutele previste dalla legge: tute speciali, guanti e mascherine. In sostanza il personale della Guardia di Finanza operava a mani nude, e questo era ampiamente dimostrato dalle centinaia di fotografie pubblicate dai giornali e dalle decine di filmati postati su YouTube da comuni cittadini o dagli stessi finanzieri. Come mai, allora, non ci risulta che la magistratura abbia aperto dei fascicoli a carico di chi aveva una responsabilità oggettiva di comando ed ha consentito delle operazioni che appaiono almeno ai nostri occhi in violazione del combinato disposto della legge 257/1992 e della legge 626/1994? E stata garantita a questi finanzieri, a questo personale operante, ogni sicurezza nell’ambiente di lavoro? Alle nostre semplici domande nessuno ha mai dato risposta, la nostra associazione non ha mai ricevuto delle dovute assicurazioni in merito.
Analogo comportamento è stato adottato dal Comando Generale del Corpo, e da alcuni Comandi da esso dipendenti, quando abbiamo chiesto spiegazioni riguardo alle morti per mesotelioma della pleura e per altre patologie asbesto correlate verificatesi tra il personale dipendente. Nel solo Friuli Venezia Giulia ci sono oltre 50 finanzieri, o ex tali, iscritti nel Registro degli Esposti, unitamente a due loro consorti che, lavando le divise intrise di fibre di amianto, hanno anche loro ottenuto il riconoscimento dell avvenuta esposizione.
Tutto ci premesso ci chiediamo e chiediamo, sia all opinione pubblica sia alla magistratura, perché ai finanzieri esposti tra i quali anche un colonnello in congedo non stato neppure rilasciato il previsto curriculum lavorativo, necessario per iniziare l’iter procedurale riguardante il risarcimento previsto dalla legge 257/1992? E come se un ospedale si rifiutasse di rilasciare la cartella clinica ad un paziente perché con questa potrebbe ottenere il riconoscimento di una invalidità . Ci chiediamo: nella fattispecie, la Guardia di Finanza non ha travalicato i suoi compiti? Ci dicano di no, se le cose non stanno così, ma abbiano almeno la buona educazione di risponderci, di farci sapere se e quanto sta a cuore dei vari comandanti la salute dei propri dipendenti o ex tali. Le nostre richieste non sono strumentali ma del tutto in buona fede, vorremmo che qualcuno ci dicesse ci dispiace dei ritardi che abbiamo accumulato nell’effettuare le bonifiche e siamo rammaricati dal fatto che molti di voi soffrono di patologie asbesto correlate. Costa tanto scusarsi? Costa tanto cercare di rimediare? Costa tanto procedere con riconoscimento d’ufficio delle patologie asbesto correlate, nei casi in cui a destreggiarsi nei meandri della burocrazia sono le vedove dei finanzieri deceduti durante, o subito dopo, il periodo di servizio?

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