Prevenire le nullità matrimoniali dal punto di vista giurisprudenziale
Il Giudice è tenuto ad accertare i fatti relativi ad ogni singola causa di nullità matrimoniale e ad interpretarli alla luce della legge della Chiesa, può rilevare i motivi di nullità matrimoniale più ricorrenti, ma non è chiamato a trarre conclusioni pastorali, deve cioè attenersi alla dottrina della Chiesa. Se si fa una ricerca tra le sentenze rotali degli ultimi 50 anni, si può notare come alcuni capi di nullità, una volta frequenti, come l’impotenza, oggi non sono quasi più invocati, mentre altri, in passato meno frequenti, come l’incapacità consensuale, sono oggi i più invocati.
Risulta spesso che, nella celebrazione del matrimonio uno degli sposi prende in considerazione solo una o un’altra angolazione personale-sociale, arrivando perfino ad una vera e propria incongruenza tra la volontà concreta e la realtà del matrimonio a cui dovrebbe dar luogo insieme all’altro nubendo, fino a configurare una vera e propria simulazione. Perché la celebrazione sia valida si richiede che gli sposi non escludano almeno gli elementi o le proprietà essenziali del matrimonio. Perciò, dal punto di vista giuridico, il consenso matrimoniale appartiene alla categoria degli atti giuridici, indipendentemente dal fatto se i nubendi se ne rendano conto. Dalle diverse cause introdotte per simulazione si ha invece una netta percezione che in molti casi i nubendi considerano il matrimonio come frutto della loro libera intesa, come se essi possano modellare a proprio piacimento il matrimonio, escludendo tutti quei doveri che non intendono assumere. Negli atti istruttori si legge spesso che, avendo il giudice evidenziato la discrasia tra la presunta volontà simulatoria e la trascrizione della posizione matrimoniale da cui risulta che il simulante aveva dichiarato un’altra cosa, la risposta frequentemente data è quella che non si poteva fare altrimenti per non incorrere nel rifiuto della celebrazione del rito matrimoniale. Capita anche che un sacerdote,venuto a conoscenza delle intenzioni non congure al matrimonio di uno dei nubendi, non abbia intrapreso i passi adeguati, per esempio per un eccessivo coinvolgimento personale, per amicizia con una delle famiglie,a volte anche per un errato senso di pastoralità che si propone come obiettivo la stessa celebrazione del matrimonio ritenuta valore dominante. Ci sono poi addirittura casi in cui sono gli stessi presbiteri causa, anche se indirettamente, di una non valida celebrazione del matrimonio. Si fa riferimento soprattutto ad errori dottrinali trasmessi agli sposi. Fra questi vi è, per esempio, la concezione secondo cui il matrimonio di una persona battezzata con una non battezzata sia vincolante (e sacramentale) solo per la persona battezzata, alimentando così eventuali idee contrarie all’indissolubilità da parte della persona non battezzata. O ancora si può pensare alla cosiddetta convalidazione semplice, presentata come una benedizione dell’unione matrimoniale senza informare adeguatamente gli sposi sul significato della rinnovazione del consenso, che potrebbe a volte essere vista dai contraenti in ottica meramente liturgica oppure come un rinvio, senza impegno, al consenso precedentemente dato.
In Francia è diffusa la prassi di richiedere ai nubendi, dopo un’adeguata preparazione, una dichiarazione scritta di proprio pugno attestante le loro intenzioni relative al consenso matrimoniale che intendono emettere. Sicuramente questo non è sufficiente in tutti i casi per prevenire la nullità del matrimonio, ma fornisce un’ulteriore garanzia e favorisce diverse opportunità, sia per chi si accinge al matrimonio, sia per chi accompagna quelle persone nella preparazione prematrimoniale. Dai sempre più diffusi processi di nullità matrimoniale emerge infine che la causa dell’infelice esito del matrimonio non sempre corrisponde alla causa della sua nullità, giudizialmente dimostrata. Ci possono essere dei matrimoni nulli, ma di fatto esistenti. In mancanza di gravi problemi nella vita della coppia, la nullità del loro matrimonio il più delle volte non viene sollevata da nessuno, ponendosi quindi un interrogativo relativo alle conseguenze al livello di fede. Non essendo un tale matrimonio valido, non vi è neanche un valido sacramento del matrimonio. Ciò sta a dimostrare come, a prescindere da quale sia il punto di vista adottato per trattare la materia della nullità, tutto ruota intorno al suo valore spirituale, valore che non può essere in alcun modo separato dalla sfera giuridica, essendo connesso inscindibilmente con essa.
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