Pomezia – Pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo
Si informa la cittadinanza che è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo che dispone la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle elencate nell’allegato 1. Si consiglia a tutte le attività di verificare il codice Ateco corrispondente.
Le attività produttive sospese POSSONO comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o LAVORO AGILE
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione ENTRO il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le attività professionali NON sono sospese e per loro restano sempre ferme le previsioni del decreto di Conte dell’ 11 marzo, ovvero:
➡sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
➡siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
➡siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
➡assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
➡siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le attività commerciali al dettaglio, resta valido quanto già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo
Restano SEMPRE consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività che resteranno aperte, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, PREVIA comunicazione al PREFETTO.
Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni.
CONSENTITE le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali.
SEMPRE consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
SONO CONSENTITE le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto SE dall’interruzione derivi un GRAVE PREGIUDIZIO all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
SONO CONSENTITE le attività dell’industria dell’ aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
E’ inoltre prorogato al 3 aprile il Decreto del Ministero della Salute che prevede le seguenti misure:
– è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
– non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
– sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Si ricorda inoltre che, fino al 3 aprile, è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
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