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Politica e metodo democratico

Giugno 28
11:23 2020

La politica, in generale l’arte del saper governare, ossia amministrare bene, risolvere problemi e raggiungere i fini prefissati normalmente nel programma politico, quando è genuina, si basa sulla dialettica delle opinioni, la tolleranza del dissenso, la critica come controllo democratico e non è basata su pregiudizi azioni o emozioni negative (es. invidie, gelosie, etc.), dove il limite della lotta politica, ciò che non è ammesso, è la violenza. Generalmente, i partiti concorrono con metodo democratico a determinare la politica a livello locale, nazionale, europeo…dove l’azione politica si attua tramite la parola, lo scritto, il ricoprire cariche nel rispetto della libertà e del principio democratico basato sulle scelte popolari, il criterio maggioritario, l’eguaglianza, la dialettica tra maggioranza e opposizione, la giustizia, il bene comune. L’essere custodi quindi, adottare programmi, idee, studio, efficienza, efficacia, dove la democrazia si manifesta in due modalità: diretta (le scelte direttamente compiute dai cittadini cui ricade la responsabilità delle stesse) e rappresentativa (le scelte sono prese dai rappresentanti del popolo e su loro cade il controllo del cittadino e l’eventuale responsabilità). Pertanto, per un corretto “funzionamento”, occorre garantire la libertà, l’attività dell’opposizione (controllo della maggioranza e attività propositiva), il pluralismo dell’informazione, la trasparenza. L’art. 294 c.p., “Attentati contro i diritti politici del cittadino”, afferma che “Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.” Azione sì dunque, ma azione legale: no delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione per l’esercizio della finzione –l’art.318 c.p. afferma che “Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”-, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio –l’art. 323 c.p. afferma che “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante entità.”-, rifiuto di atti d’ufficio. Omissione, etc.). La Costituzione, all’art.48 Cost. afferma che “ (…) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto…”, all’art.49 Cost. che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”, all’art.51 Cost. che “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge…”, all’art.54 Cost. che “(…) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.” e all’art.1 Cost. che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.” Utilità sociale, soluzione dei problemi contingenti ma anche visione globale. Il tutto non può prescindere da una tutela effettiva dell’ambientale, “casa comune”: l’art.9 Cost. afferma che la Repubblica “ (…) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”, l’art.32 Cost. che “La Repubblica tutela la salute…”, comprensiva dell’ambiente salubre, e l’art.117 Cost. che “ (…) Lo Stato ha legislazione esclusiva…tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali…”.

 

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