Monte Compatri in... Controluce

Photo Club Controluce
Associazione Culturale (...non solo fotografia)

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Notiziario associativo e di eventi culturali e sociali dei Castelli Romani - Sito ottimizzato per schermo 800x600 e aggiornato il  19/10/2004 

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Informazioni sull'associazione

Statuto

STATUTO dell'Associazione denominata "Photo Club Controluce"

Articolo 1

È costituita una Associazione con la denominazione "Photo Club Controluce" con sede in Monte Compatri (Roma).

Articolo 2

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Articolo 3

L'Associazione riconosce come suo scopo sociale la promozione di iniziative ed attività socio-culturali, con particolare riferimento alla divulgazione (editoria, fotografia e multimedialità).

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni che essa ritenga utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compresa la compravendita di beni mobili ed immobili. Questi ultimi potranno essere acquistati dall'Associazione solo per la sua sede.

Articolo 4

L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti nel rispetto dello statuto.

La qualifica di socio ordinario si acquisisce con la presentazione della domanda ed il pagamento della quota sociale annua. La domanda dovrà essere accolta dal Comitato organizzativo. In caso di rifiuto, esso dovrà essere motivato ed il socio potrà fare ricorso all'Assemblea dei soci.

Sono previste anche le figure di socio sostenitore e di socio vitalizio.

Ogni socio ordinario e ogni socio vitalizio maggiore di età:

    • ha pari diritto con gli altri nell'ambito delle attività dell'Associazione
    • può essere eletto per ricoprire uno degli incarichi sociali
    • ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota
    • ha diritto di voto per l'approvazione e/o modifica dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La quota annua può variare. L'importo viene stabilito dall'Assemblea dei Soci.

La quota sociale è intrasmissibile ad eccezione, per i soci ordinari, nel caso di trasferimento agli eredi a causa di morte.

Articolo 5

È fatto divieto agli organismi dell'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diverse imposizioni di legge.

Nel caso dello scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione, tutto il patrimonio del Photo Club Controluce sarà donato ad un'altra associazione, anch'essa senza scopo di lucro, scelta dalla maggioranza di un'assemblea straordinaria appositamente convocata, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 6

Nell'eventualità che il socio non rispetti lo Statuto, il Comitato dei Probiviri lo considera decaduto dall'iscrizione; tale decisione viene comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata. Il socio può, comunque, fare ricorso all'Assemblea dei soci.

Articolo 7

Gli organi dell'Associazione sono:

    1. l'Assemblea dei soci;
    2. il Comitato organizzativo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici membri, a seconda di quanto stabilito di volta in volta dall'assemblea dei soci ordinari e dei soci vitalizi.

 

Articolo 8

I membri del Comitato organizzativo sono eletti dall'assemblea dei soci, restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Comitato organizzativo elegge al suo interno il Presidente.

Articolo 9

Il Consigliere eletto che per ingiustificati motivi non partecipa alle riunioni del Comitato per tre volte, anche non consecutive, sarà sostituito dal secondo eletto e così via.

In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano.

Articolo 10

L'Assemblea è formata da tutti i soci ordinari e vitalizi dell'Associazione, delibera a maggioranza dei soci intervenuti, escluso il caso di modifica dello Statuto ed il caso di scioglimento dell'Associazione per i quali è previsto il voto dei due terzi dei soci

È ammesso il voto per delega conferito ad un altro socio.

Ogni socio può rappresentare un massimo di tre deleghe.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti all'ordine del giorno e verrà notificato ai soci ordinari e vitalizi a mezzo posta, fax o telefono, nonché esposto in bacheca sociale almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno; straordinariamente può essere convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea ordinaria:

    • stabilisce le linee generali dell'Associazione;
    • approva il bilancio consuntivo annuale;
    • determina le quote associative annue su proposta del Comitato organizzativo;
    • nomina due revisori dei conti;
    • approva il Regolamento interno;
    • elegge il Comitato dei Probiviri

Le deliberazioni dell'Assemblea, compresi i bilanci annuali, resteranno esposti nella bacheca sociale per almeno quattro mesi dalla data di deliberazione.

Articolo 11

Organo esecutivo dell'Associazione è il Comitato organizzativo.

Il Comitato organizzativo ha l'obbligo di:

    • deliberare sulle domande di ammissione dei soci ordinari e vitalizi;
    • redigere annualmente (e di presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione) un rendiconto economico e finanziario entro il mese di giugno;
    • redigere il Regolamento interno;
    • adottare i provvedimenti di radiazione dei soci deliberati dal Comitato dei Probiviri;
    • attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

 

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi in giudizio ed inoltre convoca l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 13

Le norme per l'organizzazione interna e per l'utilizzo dei materiali sono dettate da un regolamento interno che predisposto dal Comitato predetto è approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

In detto Regolamento saranno previste le modalità per la nomina, la composizione, i poteri ed il funzionamento in genere del Comitato dei Probiviri.

Articolo 14

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno, si fa riferimento al Codice Civile.

Approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci del 24 settembre 1998

Presenti (comprese le deleghe) 21 soci su 26 complessivi.

Monte Compatri, 24 settembre 1998