Omicidio stradale: la normativa
In attesa che la normativa sull’omicidio stradale entri in vigore, è importante conoscere quali sono quindi le novità a riguardo. Innanzitutto l’omicidio stradale viene disciplinato all’articolo 589 bis del codice penale per cui chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 8 a 12 anni. Identica pena, per la stessa fattispecie, viene applicata al conducente che esercita l’attività di trasporto di persone, di trasporto di cose, di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3.5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, di autoarticolati e di autosnodati.
La pena della reclusione da 7 a 10 anni si applica anche al conducente di un veicolo a motore che,procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona. Se però l’evento non dipende esclusivamente dall’azione o dall’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nel caso in cui poi il conducente cagioni la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che si dovrebbe applicare per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, prevedendo tuttavia che la pena non può superare i 18 anni. In caso di fuga da parte del conducente la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se poi guidando sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti si cagiona per colpa a qualcuno una lesione personale, si è punito con la reclusione da 2 a 4 anni. Stessa pena si applica anche ai conducenti accennati precedentemente.
Nell’ipotesi che la lesione personale avvenga a causa di uno stato di ebrezza alcolica la reclusione va da 9 mesi a 2 anni. Tale pena si applica anche al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, oppure su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali; al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano cagioni lesioni ed infine anche al conducente di un veicolo a motore che a seguito di manovra di inversione nel senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni lesioni personali. Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso in cui siano gravissime è aumentata dalla metà a due terzi. Anche in tali ipotesi la pena è diminuita fino alla metà se l’evento non dipende esclusivamente dall’azione o dall’omissione del colpevole e analogamente come sopra accennato se cagiona lesioni a più persone si applica la pena che si dovrebbe infliggere per la pena più grave aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare i 7 anni.
Solo nei casi di lesioni gravi o gravissime, alla condanna consegue la revoca della patente. In tale ipotesi l’interessato può conseguire nuova patente solo dopo 15 anni dalla revoca, 20 anni nel caso in cui il colpevole sia stato in precedenza condannato per guida sotto influenza di alcool e/o di sostanze stupefacenti. Termine aumentato a 30 anni nel caso in cui l’interessato si sia dato alla fuga o fosse alla guida sotto l’effetto di alcool o di droghe e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.
Nei casi di lesioni personali stradali, limitatamente alle ipotesi di lesioni gravi o gravissime, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca, 10 anni se il colpevole sia stato in precedenza condannato per i reati di cui sopra. Anche in tale ipotesi il termine è aumentato nel caso in cui il soggetto si sia dato alla fuga o fosse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e abbia violato anche i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro. Sono apportate modifiche anche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, prevedendo che in ipotesi di urgenza i provvedimenti possono essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto laddove il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Qui la normativa è descritta in modo sintetico. Si tratta infatti di una materia complessa che speriamo entri in vigore quanto prima.
Maria Elena Coletti
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