rubrica
dei diritti e doveri dei cittadini
La
famiglia di fatto e gli accordi di convivenza
(Angela Ferracci) - I privati possono instaurare tra loro
una comunione di vita materiale e spirituale anche senza matrimonio. La
convivenza o unione di fatto si basa sulla libera e continua adesione dei
conviventi ad un progetto di vita in comune e sul potere di
autodeterminare le modalità della relazione e dello scioglimento di essa.
Alla convivenza è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale una
rilevanza giuridica in quanto trattasi di formazione sociale protetta
dall’art. 2 della Costituzione.
A differenza del matrimonio, la convivenza non è, di per sé, fonte di
diritti e di obblighi reciproci per i conviventi. Sono infatti le parti a
decidere i diritti ed i doveri oggetto della loro relazione.
L’accordo di convivenza, da stipularsi nella forma della scrittura
privata, individua e delimita la forza vincolante dell’intesa tra i
conviventi.
La fonte delle regole giuridiche valide per le parti è rappresentata
dall’autonomia privata e cioè dalla facoltà di porre da sé regole in
funzione del soddisfacimento dei propri interessi patrimoniali
riconosciuta dall’art.41 della Costituzione.
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