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Niente mantenimento se sei uno studente perditempo

Niente mantenimento se sei uno studente perditempo
Febbraio 08
16:52 2016

Come tutti probabilmente ormai sappiamo, il dovere del mantenimento nei confronti dei figli sussiste non solo in caso di figli minorenni, ma anche se si tratta di figli maggiorenni laddove quest’ultimi non siano economicamente autosufficienti.

Nella fattispecie che viene riportata però si evidenza ed in qualche modo si pone un limite a ciò indicando come debba essere comunque prioritario per il giovane fare di tutto per costruirsi un futuro, crearsi una professione, per raggiungere quella autosufficienza economica e non dipendere più da mamma e papà.

Ora, è pur vero che oggi viviamo in un contesto sociale dove è difficile trovare un lavoro, e soprattutto un lavoro che piaccia particolarmente, ma è anche vero che ciò non deve costituire giustificazione e alibi per darsi alla totale inerzia, crogiolandosi in una passività che di buono non può portare nulla.

Il caso di cui trattasi riguarda il dovere di mantenimento prescritto a carico di un genitore divorziato nei confronti di entrambi i figli maggiorenni, non lavoratori, ma iscritti all’Università. Fin qui potrebbe sembrare tutto nella norma se non fosse che erano passati diversi anni che i due studenti frequentavano le loro facoltà, ma di risultati se ne erano visti pochi. Il genitore quindi si rivolge alla Corte lamentando la scarsa applicazione e la poca costanza dei figli nel dare più esami possibili mettendocela tutta per concludere la propria carriera universitaria in poco tempo.

La decisione della Corte, di tutta risposta, pone alla questione un principio chiarissimo stabilendo che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa nel caso in cui il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, ma anche quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di giungere ad un’autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professione acquisita.

È del tutto evidente che i genitori nel caso di specie avevano dato ai figli la possibilità di frequentare l’Università ma loro non ne avevano saputo trarre profitto restando molto indietro con i corsi di studio. Il mantenimento viene quindi revocato.

In considerazione anche degli elevati costi che comporta frequentare l’Università, la decisione della Corte risulta obiettivamente ragionevole, se non altro anche al fine di fungere da stimolo per quei giovani che si lasciano prendere dalla noia e dall’apatia, forti del sostegno economico dei propri genitori.

Insomma la regola generale è che bisogna darsi da fare il più possibile. Che poi molti giovani si laureano in tempi record e poi non trovano lavoro o sono costretti ad andare all’estero o ad accettare stipendi, che dico magari fossero stipendi, rimborsi miseri, se non addirittura a fornire prestazioni gratuitamente, bèh questo è un altro discorso.

Cassazione civile sentenza 1858/2016

 

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