Niente mantenimento a un figlio medico che si sta specializzando
Al momento del divorzio una coppia aveva due figli, una dei quali, maggiorenne, frequentava all’università la specializzazione in Medicina. Inizialmente il mantenimento venne disposto per entrambi i figli, per cui il padre fu chiamato a versare mensilmente a ciascuno di loro una certa somma. In un secondo momento però venne esclusa per la maggiorenne la possibilità di continuare a percepire quel mantenimento, in quanto si stimò che la giovane fosse autosufficiente in virtù delle somme ricevute durante la specializzazione.
La madre ricorse allora in appello, impugnando la decisione: e la questione venne ribaltata in favore della ragazza, prescrivendo di nuovo l’obbligo del padre di adempiere al mantenimento. La Corte aveva ritenuto che la studentessa ricevesse denaro per una borsa di studio e non un corrispettivo di natura retributiva.
Una volta giunti in Cassazione, questa, richiamandosi alla normativa di cui al d.lgs. n. 368/1999 sulla libera circolazione dei medici e sul riconoscimento dei titoli nell’Unione Europea, ha messo in evidenza come gli specializzandi siano sottoposti a un regolare regime fiscale e contributivo. L’art. 37 della normativa citata parla infatti di contratto di formazione-lavoro, prevedendo la possibilità o meglio il diritto per il medico, in caso di risoluzione anticipata del contratto, di chiedere la retribuzione maturata fino a quel momento e di beneficiare del trattamento contributivo in relazione al periodo della prestazione lavorativa. Rilevante è anche l’art. 40, in base al quale «l’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria».
A nulla è valsa la contestazione da parte della madre, basata sulla precarietà della situazione economica della figlia dovuta alla prestazione universitaria. In realtà, secondo la Corte di Cassazione, il fatto che per la Facoltà di medicina e per l’accesso alla specializzazione sia previsto il numero chiuso garantisce prospettive concrete a livello lavorativo. La Cassazione ha quindi stabilito che l’obbligo del genitore, separato o divorziato, di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente non sussiste più quando quest’ultimo sia in una condizione di autosufficienza economica, consistente nel percepire un reddito relativo a un’acquisita professionalità. In tal senso va inteso il compenso ricevuto dallo specializzando, che non può essere equiparato a una semplice borsa di studio. La Corte ha accolto il ricorso della madre solo in riferimento alla non stabilità del rapporto di lavoro derivante dal contratto di specializzazione. La precedente sentenza, impugnata in Cassazione, è stata quindi cassata con rinvio a un nuovo esame in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro di specializzazione.
(Cassazione civile, sezione I, sentenza 22.05.2014, n. 11414)
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