MONTE COMPATRI – ORDINANZA CONTRO IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN LUOGHI PUBBLICI
ORDINANZA CONTRO IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN LUOGHI PUBBLICI, ESCLUSI I BAR E LE SUPERFICI DI SOMMINISTRAZIONE AUTORIZZATE. CHIUSURA ALLE ORE 21 PER I MINIMARKET
Il sindaco di Monte Compatri Francesco Ferri ha firmato oggi un’ordinanza che vieta il consumo e la detenzione di bevande alcoliche nei luoghi pubblici del centro cittadino. Si tratta di un provvedimento che ricalca quello dei due anni precedenti, ma aggiunge l’obbligo di chiusura dei minimarket alle ore 21.
L’obiettivo è quello di eliminare il fenomeno del bivacco molesto e dell’accumulo di lattine e bottiglie di vetro. Sono esclusi i bar e le superfici di somministrazione autorizzate anche nelle aree di pertinenza degli stessi locali, oltre ai casi di eventi patrocinati dal Comune.
“Si tratta di un fenomeno difficile da contrastare, ma l’ordinanza degli anni precedenti ha prodotto i suoi effetti e crediamo che sia un efficace deterrente – spiega il sindaco Francesco Ferri – Non è accettabile per il nostro centro storico che gruppi di persone si ritrovino a monopolizzare spazi pubblici creando tale degrado e disagio con il diffuso abbandono di contenitori al suolo. L’inosservanza degli obblighi comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa. Nei prossimi giorni verranno intensificati i controlli da parte delle autorità preposte”.
L’ordinanza entrerà in vigore a partire dal 15 maggio e prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche e aperte al pubblico, dalle ore 15:00 fino alle ore 6:00 del giorno successivo nel perimetro del centro storico compreso tra piazza Marco Mastrofini, via Cavour, viale Mazzini, viale Busnago, piazza Garibaldi, via Campogillaro, via Leandro Ciuffa, via Placido Martini e Via Carlo Felici, ad esclusione dei locali di somministrazione e delle loro strutture installate sul suolo pubblico, regolarmente autorizzate, o patrocinate dall’Ente.
È prevista inoltre la chiusura, tutti i giorni dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, degli esercizi di vicinato (minimarket) siti nella zona del centro storico, ad esclusione di quelli che consentono il consumo sul posto mediante tavoli o del settore misto (asporto).
L’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 13 della Legge n.689/81.
Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento