MEDICINA E DIRITTO PENALE
Si è tenuta mercoledì 26/05/2021 via web, dalle 11:30, la conferenza organizzata dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Giurisprudenza, Dottorato di Ricerca in Diritto pubblico: MEDICINA E DIRITTO PENALE.
Il rapporto tra diritto penale, processo penale, la responsabilità medica, le linee guida, l’individualizzazione del possibile profilo della “colpa di organizzazione” (profilo di responsabilità che vede in errore i dirigenti sulle carenze e mancanze di eventuali interventi), la legge Balduzzi, il consenso informato, l’autodeterminazione terapeutica, la medicina d’emergenza, la colpa di organizzazione ampliata alla responsabilità medica: gli interventi legislativi del 2012 e del 2017, l’approccio paternalistico della medicina nei confronti del paziente (rilevanza dell’errore solo grossolano nei confronti del medico), l’alleanza terapeutica (meno tolleranza dell’errore medico) cambiando il rapporto medico/paziente al cui centro c’è il consenso informato sono state alcune questioni toccate. Emersa la questione quindi della responsabilità del medico, gli atteggiamenti difensivi e la legislazione: La legge Balduzzi (2012) che limita la responsabilità penale se il medico rispetta le linee guida e versa in colpa lieve, la legge Gelli-Bianco (2017) che rende sistema le linee guida (emanazione, validazione, accreditamento, pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità per maggiore determinatezza dell’illecito) e l’introduzione dell’art. 590 sexies nel codice penale, dove in caso di lesioni e omicidio colposo non c’è responsabilità medica in caso d’imperizia se si rispettano le linee guida (patologia corretta, applicazione corretta della linea guida ma imperizia nella fase esecutiva). La legge Gelli-Bianco si riferisce solo all’imperizia e alle sole fasi esecutive: non contempla le ipotesi di negligenza e imprudenza (difficoltà di scindere gli elementi della colpa). Le Sezioni Unite hanno fatto riemergere la gravità della colpa (razionalità nell’ambito operativo e la colpa lieve sottesa alla disciplina). Pertanto no responsabilità del medico se l’imperizia è coperta da colpa lieve. Il virus ha messo a dura prova il sistema sanitario nazionale (posti letto, terapie intensive, strumenti e farmaci contingentati, deficit risorse, incertezza almeno iniziale della base scientifica), facendo vacillare le linee guida.
L’emergenza sanitaria ha fatto emergere le condotte “imprudenti” che sono state anche salvifiche e, pertanto, l’esigibilità delle condotte e il giudizio di colpa del paziente, limiti e giustificazioni. Emerso il tema dello “scudo penale” per la somministrazione dei vaccini: aderire alle disposizioni delle case farmaceutiche, l’art. 54 c.p. (Stato di necessità), le linee guida, l’art. 32 Cost., la legge 231, nuova normativa necessaria, medicina difensiva, l’organizzazione delle strutture, la responsabilità organizzativa, la gestione contabile ed economica, condizioni regionalistiche/contabili, la serenità del medico e l’art. 3 decreto 2021, no responsabilità vaccinatori e rapporto con art. 590 sexies c.p. in specialità che limita le ipotesi all’imperizia nelle fasi di accertamento e prescinde l’accertamento di regole cautelari no menzionate (tranquillizzare la classe medica), dove il Covid ha in sé margini d’incertezza e la norma cerca di rilevare le macro criticità del comportamento colposo. In ambito medico il confine tra conoscenza e operatività è a volte incerto dove la colpa medica basarsi sull’origine dell’errore e quindi l’imperizia sola della fase un passo indietro? Da cogliere con favore la limitazione colpa grave a fattori cui il giudice si attiene per discernere la colpa grave dalla colpa lieve incentrato al caso concreto. No punibilità colpa lieve in casi di specifica difficoltà? I parametri nel tempo: errore grossolano, imperizia, colpa lieve. La soggettività della colpa e l’inesigibilità? Altro tema emerso il legame tra l’evento infausto e organizzazione: la responsabilità del medico inserita nella responsabilità sanitaria, ossia responsabilità manageriale in ambito sanitario e cause di deresponsabilizzazione tra elemento infausto ed elementi organizzativi. Il principio di affidamento messo in discussione dalla Pandemia. La tolleranza dell’attività medica nel tempo: dalla responsabilità medica senza consenso del paziente e poi escluso il dolo di finalità se il “bisturi” privo di consenso grave. L’elaborazione di criteri distintivi della colpa lieve e grave e il progresso e i cambiamenti sociali si scontrano con le linee guida. E poi la burocrazia per l’aggiornamento, l’ambito processuale, la valutazione del diritto e possibile riforma dell’art. 590 sexies c.p. “Adeguata prestazione conforme alle regole cautelari.” Una buona legislazione è un “antidoto efficace”.
Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento