Matrimonio celebrato all’estero da persone dello stesso sesso
La questione riguarda due soggetti di sesso maschile che hanno contratto matrimonio civile a L’Aja in Olanda, dove è consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso. A seguito della celebrazione, questi inoltrano al comune della propria residenza, all’ufficio dello stato civile, la domanda di trascrizione dell’atto di matrimonio di cui si tratta. Il comune, però, considerando il caso particolare, si riferisce al ministero dell’interno per accertarsi della presenza dei presupposti richiesti per trascrivere tale matrimonio.
La trascrizione viene rifiutata, in base al parere fornito dal ministero dell’interno, fondato sulla non previsione, nel nostro ordinamento, del matrimonio tra soggetti dello stesso sesso. I soggetti in questione propongono ricorso, sostenendo:
– Che nell’ordinamento italiano opera il principio del riconoscimento automatico del provvedimento straniero, essendo a tal fine necessario solo che l’atto sia stato realizzato in base a quanto stabilito dalla legge straniera;
– Che la trascrizione dell’atto di matrimonio, ha natura semplicemente dichiarativa e certificativa, per cui non era richiesta nessuna indagine circa la validità del matrimonio.
Il comune contesta la fondatezza di tali pretese, in quanto nell’ordinamento italiano l’unico matrimonio riconosciuto è quello tra persone di sesso diverso, come stabilito dall’art. 29 della Costituzione, per cui, di conseguenza, l’unione tra persone dello stesso sesso non è nulla, ma semplicemente inesistente, rappresentando così un insuperabile impedimento alla trascrizione. Si costituisce inoltre il sindaco del comune di residenza dei soggetti, in quanto il ricorso presentato da quest’ultimi non doveva essere rivolto all’ufficiale di stato civile, ma al sindaco in qualità di ufficiale del governo.
Per quanto riguarda la questione circa l’errata notifica effettuata al dirigente dell’ufficio dello stato civile anziché al sindaco, questa si considera sanata dalla costituzione in giudizio del sindaco stesso, sanandosi così allo stesso modo la nullità dell’intervento dell’ufficiale dello stato civile. Importante è il riferimento all’art. 29 della Costituzione per cui «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», in collegamento con l’art. 2 Cost. per cui «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». L’espressione «i diritti della famiglia come società naturale», va intesa con riferimento al tradizionale rapporto di coniugio tra soggetti di sesso diverso, che si fonda sulla cultura, sul sentimento e sulla storia del nostro ordinamento.
La Corte di Cassazione, nella sentenza 7877/2000, si è pronunciata in questo senso nel distinguere l’inesistenza dalla nullità, precisando che l’inesistenza si ha quando manca quella realtà fenomenica che costituisce la base naturale della fattispecie, quindi del matrimonio, individuandone i requisiti fondamentali nella manifestazione della volontà matrimoniale espressa da soggetti di sesso diverso davanti ad un ufficiale celebrante. Tant’è vero che nel codice civile, tra gli impedimenti al matrimonio (come l’età, la libertà di stato, la parentela, il delitto), non si prevede la diversità di sesso tra i coniugi, e non perché non abbia importanza, anzi proprio perché, a differenza dei semplici impedimenti, incide sull’identificazione della fattispecie, dell’atto posto in essere come ‘matrimonio’.
Le questioni sostenute dai soggetti nel ricorso vengono ritenute infondate, non essendo previsto l’automatico riconoscimento di atti formali all’estero. Gli stessi regolamenti comunitari, che prevalgono sulle norme degli Stati membri con essi incompatibili, trovano infatti un limite quando siano in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e con i diritti inalienabili dell’uomo. Infondato si ritiene anche quanto sostenuto dai soggetti circa le conseguenze, derivanti dal mancato riconoscimento del loro matrimonio, come l’impossibilità di ricorrere agli istituti della separazione e del divorzio, o la possibilità di sposarsi in Italia con persona di altro sesso, incorrendo nel reato di bigamia in Olanda. Si afferma che i soggetti erano consapevoli di non poter contrarre il loro matrimonio in Italia e sapevano quindi dell’impossibilità, o per lo meno, della scarsa probabilità di riconoscimento della loro unione.
Si afferma quindi che è legittimo il rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile alla richiesta di trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso. Altra cosa sono i patti di solidarietà o istituti simili, volti a riconoscere e tutelare le unioni stabili tra persone che siano o no dello stesso sesso.
Tribunale di Latina, decreto 10 giugno 2005
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