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Libertà vuol dire responsabilità

Libertà vuol dire responsabilità
Settembre 02
17:39 2020

La libertà va conquistata ogni giorno (Croce), azione dettata dalla propria coscienza, non sorretta dall’interesse, timore, condizionamenti, abitudini, mode, necessità, piacere, utile, istinti, egoismi, ecc. (condizionamenti interni ed esterni) ed è presente il dualismo libertà/autorità; mentre il diritto, il suo valore, è nell’essere generale ed astratto ma a partire da casi concreti. Il confronto di idee, opinioni, nel rispetto reciproco e del principio democratico, per trovare soluzioni imparziali a partire dall’esperienza fornita dalla realtà. Quindi no soggezione, parzialità… Pertanto l’uomo libero è l’uomo secondo coscienza e il diritto è “il guardiano” della stessa libertà e, con essa, lo Stato da sovrano si autolimita per mezzo dei diritti di libertà dove la Costituzione italiana attribuisce al popolo la sovranità da esercitarsi nelle forme e nei limiti costituzionali. Il diritto secondo varie teorie trova la propria fonte nella natura, e quindi viene riconosciuto dall’ordinamento, o è esso stesso la sua fonte (la volontà popolare, il legislatore) e quindi non è preesistente. E il limite alle libertà? Generalmente dove iniziano le libertà altrui. Essa si manifesta tramite una omissione o azione e gli altri hanno il dovere di astensione. Caratteristica del diritto di libertà, a differenza dei diritti reali, è l’imprescrittibilità, l’inalienabilità, la irrinunciabilità e l’indisponibilità altrui. Pertanto assoluti (erga omnes) e inviolabili (limiti a revisione costituzionale). Nell’Impero Romano, con il termine costituzioni si intendevano particolari atti legali emanati dall’imperatore; mentre nel medioevo le Leggi Fondamentali. Nel 1215 d.C., fu emanata in Inghilterra la Magna Charta Libertatum la quale afferma che: “Abbiamo concesso a tutti gli uomini liberi del regno per noi e i nostri eredi tutte le liberta sottoscritte”, tra le quali per i tributi, che “Nessun pagamento di <scutagio> o <auxilium> sarà imposto nel nostro regno, se non per comune consenso…”, il diritto alla pena proporzionale, dove “Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato…”, il diritto e la giustizia che “A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia.”, la libertà di spostamento che “D’ora in poi sarà lecito a chiunque uscire ed entrare nel nostro regno…”, e il diritto al legale processo che “Se qualcuno è stato da noi spossessato o privato senza un legale processo…delle libertà e diritti, immediatamente glieli restituiremo…”; mentre il Bill of Rights del 1689 afferma invece che “il preteso potere di sospendere le leggi o l’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale…che levare tributi per la Corona o per il suo uso, su pretesa di prerogativa, senza la concessione del Parlamento, per un tempo più prolungato o in un modo diverso da quello che è stato o sarà stato concesso, è illegale” e “non debbono essere richieste cauzioni eccessive, né imposte eccessive ammende; né inflitte pene crudeli o inusitate”. La Dichiarazione di Indipendenza americana del 1776 afferma che “tutti gli uomini sono creati uguali…diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità…Sicurezza…”; mentre la Costituzione Americana del 1787 all’emendamento I afferma che “No leggi per proibire il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica”, il XII emendamento che “Né schiavitù, né servitù…” e il XV emendamento che “Il diritto di voto spettante ai cittadini…” no limitato “per ragioni di razza o da precedente condizione servile”. Per quanto riguarda la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino francese del 1789 (preambolo alla Costituzione francese del 1791), all’art.1 afferma che “Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti…”, all’art.2 che “Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, e la resistenza all’oppressione.”, all’art.4 che “La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri…”, all’art.5 che “La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.”, l’art.6 che “La Legge è l’espressione della volontà generale…essa deve essere uguale per tutti…”, l’art.7 che “Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge…”, all’art.8 che “La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente…”, all’art.10 che “Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.”, all’art.14 che “Tutti i cittadini hanno diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata.”, all’art.15 che “La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.”, all’art.16 che “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.” E l’art.17 che “La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.”; mentre la Costituzione francese del 1791, Al TITOLO I (Disposizioni Fondamentali garantite dalla Costituzione), afferma che: “…tutti i cittadini sono ammissibili ai posti e impieghi, senz’altra distinzione che quella delle virtù e delle capacità; che tutti i contributi saranno ugualmente ripartiti tra tutti i cittadini, in proporzione delle loro facoltà; che gli stessi delitti saranno puniti con le stesse pene, senza alcuna distinzione delle persone. La Costituzione garantisce parimenti, come diritti naturali e civili: la libertà ad ogni uomo di andare, di restare, di partire, senza poter essere arrestato o detenuto, se non in conformità delle forme determinate dalla costituzione; la libertà ad ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i propri pensieri, senza che gli scritti possano essere sottoposti a censura o ispezione prima della pubblicazione, e di praticare il culto religioso al quale aderisce; la libertà ai cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, adempiendo agli obblighi previsti dalle leggi di polizia; la libertà di indirizzare alle autorità costituite delle petizioni firmate individualmente.” Il Progetto di Costituzione della Repubblica Napoletana del 1799 (Rapporto del Comitato di Legislazione al Governo Provvisorio), afferma che: “Una Costituzione, che assicuri la pubblica Libertà… La libertà, la facoltà di opinare, di servirsi delle sue forze fisiche, di estrinsecare i suoi pensieri, la resistenza all’oppressione sono modificazioni tutte del primitivo diritto dell’Uomo di conservarsi quale la natura l’ha fatto, e di migliorar se stesso come la medesima lo sprona. La libertà è la facoltà dell’Uomo di valersi di tutte le sue forze morali e fisiche, come gli piace, colla sola limitazione di non impedire agli altri di far lo stesso. Tal diritto si confonde con quel primitivo. Perciocché quando l’Uomo venga impedito di far uso delle sue facoltà, egli non si conserva nello stato suo naturale. Le facoltà paralizzate dalla violenza sono nulle, e l’Uomo schiavo è l’Uomo deteriorato.” e, in riferimento alla Costituzione, “Ella deve contenere i germi dell’intera Legislazione, e deve rassomigliare il tronco dell’albero, da cui sbucciano i rami, che sono segnati nei suoi nodi… La Libertà non è minacciata soltanto dalle usurpazioni dei Poteri costituiti, ma benanche dai privati cittadini, e dalla pubblica corruzione. (…) La libertà non si conquista che col ferro, e non si mantiene che col coraggio.” Lo Statuto Albertino del 1848, all’art.24 afferma che “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge…”, all’art.26 che “La libertà individuale è garantita. Nessuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive.”, all’art. 27 che “Il domicilio è inviolabile…” all’art.28 che “La stampa sarà libera…”, l’art.29 che “Tutte le proprietà senza alcuna eccezione, sono inviolabili…”e l’art.32 che “E’ riconosciuto il diritto di adunarsi pubblicamente…”, l’art.71 che “Nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali…”. La Costituzione della Repubblica Romana del 1849, afferma di aderire alla “più pura democrazia, al principio della giustizia sociale, al culto della libertà di ciascuno e di tutti.” e, nel TITOLO I “Dei Diritti e dei Doveri dei Cittadini”, stabilisce che “Le persone e le proprietà sono inviolabili… Il domicilio è sacro… La manifestazione del pensiero è libera… L’insegnamento è libero… Il segreto è inviolabile… L’associazione senza armi e senza scopo di delitto è libera…” e nel TITOLO II che “Ogni potere viene dal popolo…”. Dall’Assemblea Costituente (Commissione per la Costituzione), in riferimento al “Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana”, la “Relazione del Presidente della Commissione”, “Presentata alla Presidenza dell’Assemblea Costituente il 6 febbraio 1947”, si legge che “(…)La Commissione che la Costituente ha incaricato di preparare un progetto… Ha tenuto trecentosessantadue sedute plenarie…raccolte e comparazioni sistematiche, tema per tema, delle norme costituzionali vigenti negli altri paesi.”, specificato come si è proceduto: “(…)Si è dapprima lavorato in vastità ed in estensione; e si sono poi avute la concentrazione e la sintesi.” Stabilito anche come deve essere redatta una Costituzione: “(…)La Costituzione deve essere, più che è possibile, breve, semplice e chiara; tale che tutto il popolo la possa comprendere.”, dove “(…) le parti politiche…sostanziale convergenza nel riconoscere che esistono istanze ed esigenze supreme di libertà e di giustizia, che neppure una Costituzione può violare… Nello sforzo di conquistare stabilmente la libertà e di ancorarla ad una sfera di valori più alti…principi…” e che “(…)Preliminare ad ogni altra esigenza è il rispetto della personalità umana; qui è la radice delle libertà, anzi della libertà, cui fanno capo tutti i diritti che ne prendono il nome. Liberà vuol dire responsabilità. Né i diritti di libertà si possono scompagnare dai doveri di solidarietà di cui sono l’altro ed inscindibile aspetto….” Per quanto riguarda l’attuale Costituzione italiana (1948), nei Principi Fondamentali, all’art.1 si afferma che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”, all’art.2 che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”(sia come singolo che nelle formazioni sociali quest’ultimi individuati nei “Rapporti”), all’art.3 che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…”, all’art.4 che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro…”, all’art.8 che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge…” e nella Parte Prima denominata “Diritti e Doveri dei cittadini”, all’art.10 che: “(…)Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo…”, l’art.11 che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli…”, all’art.13 che “La libertà personale è inviolabile…”, all’art.14 che “Il domicilio è inviolabile…”, all’art.15 che “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili…”, all’art. 16 che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale…”, all’art.17 che “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’ armi…” , all’art.18 che “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente…”, l’art.19 che “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa…”, l’art.20 che “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali…”, l’art.21 che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…”, l’art.23 che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”, l’art.24 che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile…”, l’art.25 che “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”, l’art.27 che “(…)Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”, l’art.29 che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio…”, l’art.32 che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”, l’art.33 che “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento…”, l’art.35 che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni… Riconosce la libertà di emigrazione…”, l’art.37 che “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore…”, l’art.39 che “L’organizzazione sindacale è libera…”, l’art. 40 che “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.”, l’art. 41 che “L’iniziativa economica privata è libera…”, l’art.42 che “La proprietà è pubblica o privata…”, l’art. 48 che “(…)Il voto è personale ed eguale, libero e segreto…”, l’art.49 che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti…”, l’art. 51 che “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza…”. La differenza tra Statuto Albertino e la Costituzione italiana è che mentre il primo è stato concesso dal sovrano, la seconda è stata deliberata e approvata dalla volontà popolare. Dalla Costituzione emerge che la libertà, la democrazia e la separazione dei poteri sono Costituzione e il diritto al lavoro (dignità e sviluppo della personalità) come contributo materiale o spirituale alla società, l’uguaglianza e il p. di solidarietà (la società come corpo unico) come dare e ricevere. Fondamentale il p. legalità e il controllo di costituzionalità (sentenze monito, di rigetto, accoglimento, manipolative, additive). La liberal-democrazia può essere diretta, e allora è responsabile direttamente il popolo, o indiretta (rappresentativa) e allora è responsabile il rappresentante del popolo per le scelte intraprese e si caratterizza per le garanzie delle libertà, uguaglianza, divisione del potere (orizzontale e verticale), opposizione (metodo democratico e no violenza, minaccia, abuso di potere, inganno), scelte popolari, suffragio universale, p. maggioritario (no tirannia della maggioranza), p. alternanza, pluralismo dell’informazione, eguaglianza delle opportunità…

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