La scarsa illuminazione e soggetti distratti
La fattispecie a cui si fa riferimento riguarda una donna che, scendendo le scale, portando anche il passeggino con il figlioletto, si distrae parlando con il marito e cade, riuscendo, fortunatamente, nonostante il movimento maldestro, a salvare il figlio nel passeggino. A seguito dell’accaduto la signora decide di fare causa al condominio, contestando che la caduta era stata determinata, non da una sua particolare distrazione, ma piuttosto da una striscia antiscivolo su un gradino in parte scollata, che aveva così portato la donna ad inciampare. In realtà in considerazione anche del fatto che non risultava chiaro se la striscia in questione si era scollata in un momento precedente alla caduta, e quindi se già esisteva, oppure se si era determinata a seguito della caduta stessa, viene escluso in modo assoluto il nesso causale tra la cosa, cioè le scale condominiali rispetto alle quali certamente è richiesta la manutenzione e quindi nel caso di specie che le strisce antiscivolo siano posizionate in modo corretto, e l’evento, ossia la caduta del soggetto. Ciò che sta alla base della negazione del nesso causale è proprio il comportamento distratto della donna, distrazione che certamente si sarebbe potuta evitare, se la stessa, anziché scendere le scale parlando con il marito, le avesse scese guardando dove metteva i piedi, soprattutto considerando che non era sola, ma che portava davanti a sé il passeggino con il figlio, il che indubbiamente determinava già di per sé scarsa visibilità delle scale. Ad avvalorare ancora di più il punto sta il fatto che la donna scendeva le scale in ora serale e quindi a maggior ragione con ulteriore scarsa visibilità. La signora reagisce, nonostante la negazione del nesso causale, sottolineando come, proprio successivamente alla caduta il condominio avesse provveduto ad illuminare quel punto e a sistemare la striscia incriminata. Prendendo in considerazione l’articolo 2051 del codice civile che, in merito al danno cagionato da cosa in custodia, determina la responsabilità di ciascuno del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, si stabilisce che in virtù della situazione di pericolo generatosi, la quale si sarebbe potuta certamente evitare se si fosse tenuto un comportamento più attento da parte del danneggiato, è escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ritenendosi integrato il caso fortuito. Al centro della decisione sta quindi il principio per cui la caduta si sarebbe potuta indubbiamente evitare se la signora avesse prestato la dovuta attenzione, richiesta: 1) dal fatto che stava scendendo le scale, cosa che di per sé può rivelarsi pericolosa pur trattandosi di un’azione approssimativamente quotidiana; 2) che davanti a sé portava un passeggino con dentro il figlio; 3) che le stava scendendo in ora serale e quindi con scarsa visibilità. Viene quindi dichiarata la non responsabilità condominiale.
Cassazione civile sezione VI sentenza 18903/2015
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