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La responsabilità dell’insegnante se l’alunno si fa male in aula

La responsabilità dell’insegnante se l’alunno si fa male in aula
Dicembre 22
19:30 2015

La norma a cui far riferimento rispetto a questo tema è l’articolo 2048 del codice civile secondo cui i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La responsabilità, che si ritiene quindi presunta, viene meno solo laddove tali soggetti provano di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso di specie i genitori di un alunno chiedono il risarcimento dei danni sostenendo che mentre il figlio pitturava insieme ad altri compagni le pareti dell’aula, era caduto a terra sbattendo il coccige, perché mentre stava proprio per sedersi, una sua compagna gli aveva spostato la sedia.

La domanda di risarcimento si basava sul fatto che l’insegnante aveva lasciato soli gli alunni, oltrettutto nello svolgimento di un’attività che poteva rivelarsi persicolosa, affidandoli semplicemente ad un bidello.

La richiesta dei genitori viene respinta in entrambi i primi due gradi di giudizio, dalchè si procede in Cassazione. Ciò che viene contestato dai genitori è in particolare l’affermazione della Corte territoriale per cui l’insegnante poteva essere ritenuto responsabile solo in casi di prevedibilità del fatto, non essendo prevedibile ciò che non è prevedibile, precisando che la prova della repentinità dell’azione dannosa esclude in ogni caso la responsabilità ex articolo 2048 del codice civile. Se ne deduce quindi che se anche fosse valida la versione dei genitori, non era comunque possibile attribuire la responsabilità all’insegnante, poiché la sottrazione della sedia risultava essere un fatto repentino, mai verificatosi in precedenza.

Nel valutare la dinamica dell’incidente, la Corte aveva constatato come la caduta in realtà non era stata determinata dalla sottrazione della sedia da parte della compagna, quanto piuttosto dalla contesa della sedia da parte di entrambi gli alunni, evento che quindi non era scontato qualificare in termini di repentinità, imprevedibilità ed evitabilità. La Corte territoriale ritiene inoltre che presupposto della responsabilità dell’insegnate per il danno subito dall’allievo è il fatto che quest’ultimo gli sia stato affidato, per cui chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, a nulla rilevando la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie. Considerando inoltre sussistente la prova liberatoria solo quando l’evento non era evitabile nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze.

Proprio in virtù di quest’ultimo principio viene accolta, da parte della Cassazione, la richiesta dei genitori, poiché nel caso di specie erano state omesse le misure organizzative più elementari per mantenere l’ordine, dal che, mancando tale elemento essenziale, l’imprevedibilità non può essere in alcun modo invocata.

Pronunciandosi la Cassazione afferma così il principio per cui in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità è necessario dimostrare che sono state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Cassazione civile, sezioni unite sent. 23202/2015

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