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La mediazione: privatizzazione della giustizia? – 1

La mediazione: privatizzazione della giustizia? – 1
Dicembre 09
17:28 2010

giustiziaIl 4 marzo 2010 il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legislativo n.28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Con tale decreto, il cui regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione è stato pubblicato sulla G. U. del 4 novembre scorso, viene introdotto il nuovo istituto della mediazione per le controversie civili e commerciali, con lo scopo primario di “snellire” i procedimenti giudiziari in tale campo. Essendo l’argomento d’interesse generale, riteniamo utile contribuire, come giornale, alla diffusione di una corretta e tempestiva informazione ai cittadini. Avendo apprezzato la disponibilità e competenza dello Studio Mancusi-Persico e Associati nella precedente intervista sulla legge sull’imbrattamento, ci siamo rivolti ancora all’Avvocato Antonella Persico per avere maggiori delucidazioni su questa riforma del processo civile. [NdR]

La mediazione introdotta dal D. Leg. 28/2010 ha per obiettivo la definizione concordata delle controversie legali in materie civili e commerciali, realizzata fuori delle aule dei Tribunali, attraverso il ricorso ad un mediatore al quale le parti affidano il compito di formulare una proposta di accordo. Il decreto ha individuato con precisione le materie in cui è possibile il tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione: cause in materia di condominio, diritti reali (es. proprietà, usufrutto) divisioni e successioni, patti familiari, locazioni e condominio, affitto di aziende, risarcimento danni da incidenti stradali o per responsabilità medica, o per diffamazione a mezzo stampa e infine controversie derivanti da contratti assicurativi, bancari e finanziari. Non si può invece ricorrere alla mediazione per le controversie di famiglia, e per quelle relative ai diritti della personalità. Il procedimento di mediazione diventerà obbligatorio a partire dal 20 marzo 2011, nel senso che non si potrà iniziare un giudizio ordinario dinanzi al Tribunale senza aver prima tentato la conciliazione davanti ad un mediatore. Fino a quella data il tentativo di mediazione è facoltativo e può essere richiesto dalle parti, anche se è già pendente una causa dinanzi ad un’autorità giudiziaria. L’istituto della mediazione introdotto dal Decreto 28/2010 non è una novità assoluta: nel nostro ordinamento già esistono vari casi di procedimenti conciliativi alternativi alla via giudiziaria. Basti pensare al tentativo di conciliazione previsto nei giudizi davanti ai Giudici di Pace, a quello, da lei ricordato, obbligatorio nelle controversie di lavoro in quanto previsto dall’art. 410 del codice di procedura civile o disciplinato da vari contratti collettivi di lavoro, o alla conciliazione nelle controversie a tutela dei diritti dei consumatori, prevista dal Codice del Consumo. La vera novità sta nell’aver esteso l’obbligo della mediazione a molte più materie. Una domanda che il cittadino si porrà è se sarà possibile ricorrere alla mediazione senza avvalersi dell’assistenza del proprio legale di fiducia. Il Decreto legislativo non prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato per adire la mediazione, mentre prevede una precisa procedura da seguire e prima ancora l’individuazione dell’Organismo di mediazione cui rivolgersi, che varia secondo la tipologia di controversia; passaggi che richiedono una certa competenza tecnico/giuridica. Pertanto ritengo che sia opportuno, per non dire necessario, rivolgersi in ogni caso al proprio legale di fiducia che saprà indirizzare nelle scelte più opportune e dovrà predisporre gli atti necessari per ricorrere al mediatore. La mediazione può essere utile nella soluzione di casi che non presentano particolari problematiche giuridiche tali da richiedere la competenza specifica di un Giudice togato, o nelle vicende che coinvolgono solo due parti in causa. In tali casi una soluzione mediata e conciliativa appare utile, considerando che si riesce ad avere una decisione in soli quattro mesi e che sono previsti vantaggi fiscali per le parti che firmano l’accordo proposto dal mediatore. Quale sarà la conclusione della mediazione? Al termine del procedimento il mediatore formula alle parti la proposta di accordo. Se entrambe la accettano firmano la conciliazione, che è poi sottoposta al vaglio del Tribunale che, se non rileva motivi di nullità o contrarietà alla legge, la omologa facendola diventare vincolante per le parti. Se, invece, la proposta di mediazione non è accettata, ciascuna parte è libera di rivolgersi al Tribunale proponendo il giudizio ordinario.
Anche se la riforma nasce dalla legittima esigenza di ridurre i tempi dei processi civili, noi operatori del diritto nutriamo serie perplessità sulla scelta operata dal legislatore di affidare la gestione della giustizia a soggetti privati, quali sono i mediatori. Giacché le materie affidate alla mediazione obbligatoria costituiscono circa l’80% dell’intero contenzioso civile e commerciale, possiamo dire che è stata realizzata una vera e propria privatizzazione della giustizia, celandola sotto le vesti di una riforma del sistema che, a mio avviso poteva essere attuata con formule diverse e più garantiste del diritto di ogni cittadino a essere giudicato da un Tribunale! (Continua)

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