La CEDU dalla parte dei nonni
L’articolo 8 della Convenzione Europea stabilisce che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e che non ci può essere ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
La violazione a tale norma sta alla base della decisione che ha riconosciuto ai nonni il diritto a mantenere rapporti con i propri nipoti, a prescindere dalle questioni relative ai genitori degli stessi.
La fattispecie di cui trattasi riguarda il caso di una minore privata del rapporto con i propri nonni a causa dell’accusa al padre di averne abusato sessualmente. Sospetto fatto valere in tribunale ai fini della separazione con la moglie e che di fatto viene, all’atto di separazione, a costituirne un motivo fondante. A seguito di tale dichiarazione di separazione, l’ex moglie dell’uomo agisce per ottenere la decadenza della sua potestà genitoriale, determinando l’affidamento della bambina ai nonni materni con la previsione di visite da parte del padre gestite dai servizi sociali.
A questo punto sono anche i nonni ad intervenire chiedendo la possibilità di incontrare la nipote, possibilità che viene inizialmente ottenuta, ma poi quasi immediatamente revocata, prima ancora della sua realizzazione, in virtù della paura che la minore poteva provare nel vedere i nonni, non riuscendo ancora a scinderne la figura rispetto a quella paterna.
Più o meno in concomitanza di tale revocazione, il padre ottiene l’assoluzone dall’accusa di abuso sessuale nei confronti della figlia, il che però non determina un cambiamento della situazione, essendo stata l’assoluzione dichiarata per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova.
Non ottenendo nulla nemmeno mediante ricorso in Cassazione, i nonni decidono di appellarsi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, rivendicando come non si era affatto tenuto conto dell’interesse della minore, in quanto le visite inizialmente riconosciute erano state stabilite quando questa aveva appena 5 anni ed ora, a seguito delle varie vicissitudini giudiziarie, ne aveva 17. Era quindi evidente che il lasso di tempo così lungo trascorso senza avere nessun contatto con i nonni, aveva determinato una rottura quasi irreparabile.
Nell’accogliere tale ricorso, la CEDU invoca la violazione dell’articolo 8 sopra citato, non solo in quanto questo mira a proteggere il soggetto da interferenze arbitrarie dell’autorità pubblica, ma anche perché richiede che lo Stato intervenga in modo positivo e che quindi agisca effettivamente al fine di garantire il diritto alla vita privata o familiare. Ciò significa indubbiamente che non si sarebbero dovuti far passare tutti quegli anni senza consentire “effettivamente” a nonno e nipote di poter instaurare un rapporto familiare.
Nell’elaborare tale decisione, la Corte rivendica anche come sia necessario in situazioni analoghe, trattandosi di persone e di rapporti umani, non limitarsi ad adottare misure automatiche, ma studiare il caso concreto, andando alla ricerca di soluzioni personalizzate.
Facendo riferimento anche ad un precedente (sentenza Cedu 2 novembre 2010) in cui si era invocata analogamente la violazione dell’art. 8 sempre in virtù della lunghezza delle procedure e dell’inefficacia delle misure adottate, censurando il comportamento dell’autorità giudiziaria che con troppa superficialità aveva demandato la gestione dei rapporti familiari ai servizi sociali senza poi accertarsi dell’effettiva messa in atto dei propri provvedimenti, la Corte accoglie il ricorso dei nonni dichiarando il principio per cui il rapporto tra nonni e nipoti rientra tra i legami familiari ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
Una vittoria certamente per i nonni, ma anche e soprattutto per la nipote, il cui interesse, in quanto minore, non era stato fino a quel momento considerato, privandola per tanto tempo di un legame fondamentale e che lei non era, data la sua età, in grado di poter gestire.
Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza 20/01/2015
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