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L’infedeltà prematrimoniale

Giugno 10
22:00 2014

Si fa riferimento al riconoscimento di una nullità matrimoniale pronunciata a causa di dolo in relazione all’infedeltà prematrimoniale di uno dei coniugi. L’art. 122 c.c. stabilisce che «Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge.
L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi:

1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore».
Si nega il riconoscimento della sentenza ecclesiastica per contrarietà assoluta con l’ordine pubblico, in quanto i fatti non sono assimilabili a quelli che possono rilevare in Italia. Per le Sezioni Unite caratteristica irrinunciabile delle qualità del coniuge è l’oggettività. Nella fattispecie, l’errore in cui era incorso il soggetto per il dolo della moglie, che aveva negato una relazione con altro uomo prima del matrimonio, era soggettivo e non poteva avere nell’ordinamento italiano l’incidenza riconosciuta dalla sentenza ecclesiastica. Il fatto che la donna, su domanda del futuro marito e in prossimità delle nozze, aveva negato di avere una relazione e la qualifica di dolo per il diritto canonico, nel nostro ordinamento matrimoniale non poteva dar luogo a nullità o ad annullamento del matrimonio, perché aveva provocato un errore non incidente su una qualità oggettiva dell’altro nubendo. La falsa rappresentazione della realtà non era un errore “essenziale” nel senso di cui all’art. 122 c.c., che elenca i casi tassativi e oggettivi in cui il vizio del consenso rileva nell’ordinamento interno per l’annullamento del matrimonio, falsa rappresentazione della realtà che può assurgere a vizio del consenso matrimoniale solo se riguarda fatti oggettivi, incidenti su qualità stabili e permanenti dell’altro coniuge e non meri comportamenti di questo. In nessuno dei casi tassativi di legge del sistema interno che incidono nella formazione del consenso, assume rilievo la coscienza interna dei nubendi cui invece l’ordinamento canonico dà priorità. Nel caso in cui i giudici ecclesiastici, in applicazione del diritto canonico, individuino fatti assimilabili, perché oggettivi, a quelli rilevanti per il nostro ordinamento sulla formazione del consenso, anche se in applicazione di norme diverse da quelle italiane, va resa esecutiva la pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio. Sono quindi riconoscibili in Italia le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, fondate su errori riguardanti fatti oggettivi, anche diversi da quelli di cui all’art. 122 c.c., purché incidenti su qualità significative secondo la coscienza sociale comune, che abbiano indotto il soggetto in errore. Solo se la condotta prematrimoniale avesse indotto in un errore su connotati stabili e permanenti del nubendo, se ne poteva riconoscere rilievo in Italia, come è accaduto ad es. nel matrimonio con errore sulla transessualità o omosessualità dell’altro nubendo, la cui nullità canonica è stata esattamente riconosciuta conforme all’ordine pubblico italiano. La Corte di merito ha quindi negato il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, poiché l’infedeltà del coniuge prima del matrimonio rileva in base ai principi etici che sottostanno al matrimonio religioso e alla specificità del diritto canonico, ma non è assolutamente compatibile con l’ordine pubblico italiano.

Cass. civ., Sez. Un. 18 luglio 2008, n. 19809

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