L’addebito della separazione va a chi ha tradito per primo
Oserei dire che forse non tutti lo sanno, ma la fedeltà è un obbligo che si assume nel momento in cui si contrae matrimonio. Nel caso che viene riportato, all’uomo era stata addebitata la separazione proprio in quanto aveva tradito la moglie. il “traditore” però non ci sta e ricorre in Cassazione adducendo che anche la moglie lo aveva tradito e che quindi non era escluso che l’addebito andasse attribuito alla ex compagna anziché a lui.
Nell’ambito del matrimonio ed in particolare quando si procede alla separazione tra gli sposi, il venir meno dell’obbligo di fedeltà rappresenta una violazione così grave da determinare, per ovvi motivi, l’intollerabilità della convivenza. Sostanzialmente il tradimento causa conseguenzialmente un’ostilità, un rancore, una delusione così forte che difficilmente, direi molto raramente, è possibile tornare a costruire l’armonia che caratterizzava il rapporto amoroso prima del tradimento in questione. Di conseguenza, in caso di separazione, l’addebito della stessa viene attribuito a chi ha tradito e quindi al responsabile della distruzione di quell’armonia coniugale. Secondo la Cassazione è necessario che ci sia un nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale, cioè il tradimento deve essere stato la causa della rottura del rapporto. È importante quindi, sempre ai fine dell’addebito, accertare che la crisi all’interno della coppia non ci fosse già prima del tradimento, che in tal caso rappresenterebbe solo una conseguenza di quella crisi comunque irreparabile.
Ed è proprio in questo senso che viene valutata l’infedeltà della moglie nel caso che prendiamo in esame. La donna riuscì a dimostrare, anche mediante la partecipazione di vari testimoni, che il suo tradimento era successivo rispetto a quello del marito e che era intervenuto quando fondamentalmente la stessa aveva preso coscienza del fatto che il rapporto non si sarebbe più potuto recuperare. In effetti quella dell’ex marito non era stata quella che si suol dire una “scappatella” o una “botta di testa” o in qualsiasi modo la si voglia chiamare. Si trattava in realtà di una vera e propria relazione che durava da molto tempo. La moglie quindi riuscì proprio a dimostrare che il suo tradimento, più recente, era avvenuto come conseguenza della relazione costante del marito, relazione che si inquadrava come causa scatenante la fine del rapporto. Per questi motivi la Corte ha confermato l’addebito della separazione a carico del marito. Al di là quindi di valutazioni morali sul tradimento, la giurisprudenza lo considera come causa dell’impossibilità di continuare la convivenza coniugale in modo sereno. Sarebbe assurdo, anche se magari in qualche raro caso avviene, pensare che un tradimento non possa destabilizzare l’equilibrio matrimoniale. Nella fattispecie riportata, al marito la giurisprudenza impone una presa di coscienza delle sue responsabilità, qualificandolo, sostanzialmente, come unico responsabile della fine del suo matrimonio.
Cassazione civile, sezione VI-1, ordinanza 13.10.2014, n° 21596
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