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Interrogazione a risposta scritta in Consiglio Comunale

Febbraio 18
16:36 2008

PREMESSO
che un nutrito numero di cittadini ha contattato lo scrivente ponendo in evidenza una problematica particolarmente delicata e connotata al tempo stesso da forti ricadute sia sul piano squisitamente politico che amministrativo, concernente l’eventuale sussistenza di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63 – comma 1 – del decreto legislativo 8 agosto 2000, nr. 267, per i Consiglieri Comunali e/o Assessori che rivestano anche l’incarico di Amministratori di Banca affidataria del servizio di Tesoreria per conto del Comune. Quanto sopra poiché, a detta degli stessi cittadini, vi sono alcuni Consiglieri che verserebbero nell’ipotizzata situazione e cioè di Consiglieri e/o Assessori del Comune di Castel Gandolfo nonchè membri del Consiglio di Amministrazione della BCC – Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani, che appunto svolge il servizio di Tesoreria per conto del Comune stesso;
POSTO
che le cause di incompatibilità di interessi, di cui all’art. 63 del T.U.E.L. (D.Lgs. nr. 267/2000) sono volte ad assicurare il corretto adempimento del mandato elettivo da parte dell’eletto alla carica pubblica garantendo la realizzazione degli interessi (buon andamento e imparzialità dell’amministrazione) di cui all’art. 97, comma 1, della Costituzione;

TENUTO CONTO
che la Corte di Cassazione, nell’affrontare le questioni relative all’elettorato passivo, in particolare legate all’interpretazione della normativa prevista dal D. Lgs. Nr. 267/2000 sull’incompatibilità, ha tracciato nel tempo la sua linea interpretativa;
AVUTO RIGUARDO
che secondo la giurisprudenza della suddetta Corte di Cassazione (cfr. Sentenza nr. 1465/95) il rapporto tra Comuni ed Enti esercitanti il servizio di Tesoreria per conto degli stessi configura una situazione di “vigilanza amministrativa” che può determinare, qualora si cumulino nella stessa persona le cariche di Consigliere Comunale e di Amministratore o di dipendente con poteri di rappresentanza e coordinamento dell’Ente cui è affidato il predetto servizio, l’ipotesi di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, nr. 1 del decreto legislativo nr. 267/2000;
PRECISATO
che nessuna deroga avrebbe giustificazione nell’ipotesi contemplata dall’art. 63 – primo comma – nr. 1, in quanto il Legislatore ha inteso impedire che, in relazione al rapporto di vigilanza che si instaura tra Comune e Banca (Ente) affidataria del servizio di Tesoreria Comunale, si confondano nello stesso soggetto giuridiche figure di “vigilante” e “vigilato”. Sul necessario presupposto, quindi, che l’Ente Locale (Comune) è tenuto ex lege ad esplicare una pregnante attività di vigilanza nei confronti dell’affidatario del servizio di Tesoreria (Banca), anche se trattasi di Cooperativa, la Corte di Cassazione ha concluso che l’ipotesi di incompatibilità contemplata dal nr. 1 dell’art. 3 della legge 23 aprile 1981 nr. 154, ora trasfuso nell’art. 63 del Decreto Legislativo nr. 267/2000, opera anche nei confronti del Consigliere Comunale che ricopre la carica di Amministratore di Cooperativa soggetta a vigilanza;
EVIDENZIATO
che anche in caso di eventuale trasferimento della responsabilità e delle funzioni di coordinamento di tutti i servizi di Tesoreria svolti dall’Istituto Bancario ad altro dipendente della Banca, che risponde del suo operato direttamente al Consiglio di Amministrazione, ciò non è idoneo a eliminare la causa ostativa al cumulo delle predette cariche. La norma di cui all’art. 63, comma 1, infatti, nell’indicare le figure dell’Amministratore e del Dipendente con poteri di rappresentanza e coordinamento, ha inteso fare evidentemente riferimento a figure con funzioni direttive e rappresentative al massimo livello, investite cioè di attribuzioni che per la loro ampiezza e i connessi poteri di iniziativa e discrezionalità in rapporto alle esigenze dell’ente possono orientare sia all’interno che nei rapporti con i terzi. Fra tali figure vanno annoverati ad esempio il Direttore o il Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, i quali, sebbene privati di specifiche funzioni relative al servizio di Tesoreria espletato dall’Istituto Bancario, possono comunque incidere, per la posizione rivestita, sulla politica complessiva della Banca (Ente affidatario del servizio di Tesoreria);
CONSIDERATO
che l’art. 68 del D. Lgs. Nr. 267/2000 (T.U.E.L.) dispone tra l’altro che, nei confronti del Sindaco o del Consigliere Comunale “le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche”;
RIBADITA
la necessità, già espressa in altre occasioni, che gli uomini pubblici siano al di sopra ed al di là delle parti, senza far ricadere il minimo dubbio sull’integrità del loro agire politico. Diversamente sarebbe lo scollamento dalla realtà ed un pericoloso arroccamento su posizioni di sfida ed al contempo di difesa che estenuano e disincantano i cittadini. Perché è bene ricordare che solo un rispetto delle regole, che certi valori danno, porta alla partecipazione politica ed alla costruzione di un percorso che ha come unica meta la massima soddisfazione del bene comune.
Se questo non è il faro che illumina, tutto ciò che si dica a giustificazione è un inutile arrampicamento sugli specchi mascherato da belle parole. Il rispetto delle regole etiche porta alla concretezza che il buon politico deve avere come aspirazione alla sua azione politica di ricerca del bene comune. Noi intendiamo proseguire su questa strada. Su tre colonne principali: partecipazione, trasparenza e legalita’, ma quelle vere e non solo sbandierate ad arte e per pura convenienza,
LETTO
l’art. 69 del citato D. Lgs. Nr. 267/2000 (T.U.E.L.), l’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale, nonché lo Statuto del Comune di Castel Gandolfo;
INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE:

 se è a conoscenza delle suddette condizioni di incompatibilità gravanti su alcuni Consiglieri Comunali;
 come mai, ove esistenti al momento dell’elezione, dette incompatibilità non sono state dichiarate o comunque contestate nel corso della trattazione dell’apposito argomento iscritto all’ordine del giorno della prima adunanza successiva all’elezione del Consiglio Comunale, neanche da parte di chi non poteva non sapere dell’esistenza di tali condizioni;
 se, verificate le suddette condizioni di incompatibilità, intenda procedere all’avvio tempestivo della procedura di cui all’art. 69 del T.U.E.L. nei confronti degli interessati.
In attesa di risposta scritta, si porgono distinti saluti.

Castel Gandolfo, 18 febbraio 2008
I CONSIGLIERI PROPONENTI
firmato

(DALESSANDRO Raffaele – Consigliere AN)
(CELSI Maurizio – Consigliere UDC)

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