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Impossibilità per gli eredi di chiedere l’annullamento del matrimonio

Impossibilità per gli eredi di chiedere l’annullamento del matrimonio
Febbraio 20
23:00 2015

Il caso che viene riportato riguarda quello di un soggetto, incapace di intendere e di volere, che aveva contratto matrimonio. Avuta notizia di tale evento, i fratelli del soggetto in questione decidiono di chiedere l’annullamento del relativo matrimonio, avvalendosi della norma prevista dall’art. 428 codice civile, la quale al primo comma dispone che: «Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapce d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima, o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio dell’autore». I fratelli dell’incapace decidono quind di procedere al fine di ottenere l’annullamento del matrimonio, in quanto ritengono che il soggetto abbia effettivamente subito un grave pregiudizio, perché indotto, a loro dire, al matrimonio, a causa dei condizionamenti operati dalla collaboratrice domestica, diagnosticando in quest’ultima la mala fede, in virtù anche del fatto che i familiari era venuti a conoscenza dell’evento matrimoniale soltanto in un momento successivo al suo verificarsi. Tornando alla norma citata, la Corte non ritiene però di poterla estendere all’ambito matrimoniale. Afferma infatti che il matrimonio è un istituto personalissimo, che dipende dall’autodeterminazione della persona e che il soggetto protagonista del fatto, pur essendo incapace di intendere e di volere, non era però stato dichiarato interdetto, e quindi risultava essere, legalmente, un soggetto capace appunto di quell’autodeterminazione. L’unica possibilità che gli eredi avrebbero avuto di farsi portatori di un’azione volta all’ottenimento dell’annullamento del matrimonio, sarebbe stata quella di proseguire un’azione del genere, ossia il caso in cui il titolare del “contratto”, il fratello incapace, avesse agito in tal senso e fosse poi deceduto. In tale ipotesi quindi per gli eredi si sarebbe aperta la strada per proseguire un’azione già instaurata precedentemente dal diretto interessato. Tale principio è sancito nel codice civile all’art.127 laddove si afferma proprio che «l’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore». Diversamente sarebbe stato se l’incapace fosse stato interdetto. In quest’ultima ipotesi, avrebbe operato l’art. 119 codice civile, il quale stabilisce che: «Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l’interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio».

Cassazione civile, sezione I, sentenza 30.06.2014, n° 14794

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