Il reato di abbandono di animali
Anche il mondo animale trova ampia tutela mediante una serie di normative molto dettagliate.
L’articolo 544 ter del codice penale, rubricato “maltrattamento di animali” stabilisce espressamente che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche, è punito con la reclusione da 3 mesi ad un anno o con la multa da 3000 a 15000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell’animale”.
Ora, nel caso di specie, la questione riguarda un cane tenuto dal proprio padrone in condizioni pessime, legato con una catena all’interno di un recinto dalle scarse dimensioni, senza cuccia e senza possibilità di ripararsi in caso di pioggia o neve, trovandosi il cane all’esterno.
Citato in giudizio il padrone, che evidentemente non aveva ben chiaro il concetto di come vada tenuto un animale, che sì animale è, ma che ha diritto anch’egli di essere trattato con accortezze “umane”, non viene accusato di violazione dell’articolo precedentemente citato, cioè l’articolo 544 ter del codice penale, in quanto non si evince nel soggetto la volontà di procurare delle lesioni all’animale. Viene invece invocato l’articolo 727 sempre del codice penale, relativo all’abbandono di animali, per cui chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
In considerazione di come il cane veniva tenuto, accertato ciò anche tramite diverse testimonianze di vicini di casa, il padrone viene accusato di colpevole trascuratezza. Non solo l’animale era tenuto all’esterno, anche in pieno inverno, ma non veniva nemmeno nutrito doverosamente. Più testimoni dichiarano infatti come la ciotola fosse sporca e vuota, segno che da molto tempo non veniva pulita, e di come l’acqua contenuta in un’altra vaschetta fosse marcia. Come se non bastasse il cane risultava sporco e circondato da numerosi escrementi.
Alla luce di quanto esposto la Corte ritiene il padrone responsabile di abbandono in considerazione del fatto che non si è esonerati da tale reato solo in virtù del fatto che non si siano causate lesioni fisiche al cane. Il reato in questione quindi si configura anche quando all’animale, tramite trascuratezza analoga alla fattispecie enunciata, vengono causate sofferenze psicologiche.
Tribunale Trento, sezione penale sentenza 375/2015
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