Il diritto di rifiutare comunicazioni pubblicitarie e commerciali
Con tutta la tecnologia che ci circonda siamo assaliti da pubblicità di ogni tipo, sul telefonino, mentre navighiamo in internet, in tv… E purtroppo può capitare di ricevere chiamate o messaggi continui, che finiscono col diventare un fastidio per l’utente. Inutile dire che nel momento in cui poi si cerca di porre fine a queste pratiche pubblicitarie, di difficoltà se ne incontrano tante. Per non parlare di quando ci si ritrova a ricevere comunicati pubblicitari o commerciali e promozioni senza nemmeno averne dato l’autorizzazione o averne fatto richiesta.
La sentenza che viene in questo caso citata riguarda proprio quest’ultima ipotesi. La Cassazione civile ha infatti condannato a una salatissima multa un’azienda che, tramite fax, aveva inviato appunto comunicazioni commerciali, a scopo di lucro, ad un utente senza averne ottenuto il consenso informato. A nulla è valsa la replica dell’azienda consistente nel dichiarare di aver semplicemente estratto il numero telefonico dalle Pagine Gialle e che quindi non era possibile ravvisare in tale attività violazione della privacy. Di contrario avviso si è però dimostrata la Corte, la quale ha sottolineato che quando si parla del cosiddetto trattamento dei dati personali, si fa riferimento anche all’estrazione di dati. Inoltre la possibilità di effettuare comunicazioni a scopi pubblicitari, promozionali o commerciali è lecita solo ed esclusivamente se si è ottenuto il consenso del soggetto, che deve essere specifico, fornito per iscritto e a seguito di idonea informativa che l’azienda in questione era tenuta a fornire.
Il codice sulla privacy contiene espressamente tali principi, laddove afferma nell’art. 23 che «Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’art. 13. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili». L’art. 13 richiamato, sempre del codice sulla privacy, prevede un’elencazione di tutto ciò su cui l’utente deve debitamente essere informato. Nonostante quindi le resistenze dell’azienda, la Corte, in virtù delle norme citate, ha ritenuto esistente l’illecito operato dall’azienda in questione.
Cassazione civile, sezione II, sentenza 24.06.2014, n°14326
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