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IL COMUNE DI OSTUNI NON PUÒ VIETARE L’INGRESSO NELLE AREE VERDI

IL COMUNE DI OSTUNI NON PUÒ VIETARE L’INGRESSO NELLE AREE VERDI
Febbraio 01
19:12 2021

IL COMUNE DI OSTUNI NON PUÒ VIETARE L’INGRESSO NELLE AREE VERDI. ENPA E OIPA VINCONO IL RICORSO AL TAR

 

Vittoria dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa) e dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa): il Tar di Lecce ha accolto integralmente ricorso delle due associazioni contro la delibera della Giunta del Comune di Ostuni del 17 ottobre 2019 che vietava l’accesso ai cani in quattro aree verdi della città. Il Tar ha inoltre condannato il Comune alle spese processuali.

Nei quattro parchi oggetto della sentenza – la villa comunale Sandro Pertini, Villetta Padre Pio, e le aree verdi in piazza Genova e in piazza Torino –  era stato vietato l’ingresso ai cani in quanto qualificati come “aree gioco per bambini”.  A seguito dell’introduzione del divieto si è spontaneamente costituito il Comitato civico Io posso entrare, allo scopo di annullare il bando ai quattro zampe. Il Comitato raccolse le prove a sostegno dell’iniquità della delibera e organizzò una raccolta fondi per sostenere le spese del ricorso dinanzi al Tar Lecce.

Enpa e Oipa sono scese in campo al fianco dei cittadini ostunesi offrendo l’aiuto degli avvocati Francesco Sozzi del Foro di Brindisi e Giuseppe Calamo del Foro di Milano. Secondo i legali, il divieto di accesso ai cani accompagnati era da considerarsi illegittimo in quanto irrazionale e sproporzionato il pretesto della sicurezza pubblica che avrebbe motivato la delibera. E così è stato: i giudici amministrativi hanno scritto nella sentenza che “il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale”.

«Quella delibera penalizzava oltre tremila proprietari di cani residenti ed era obiettivamente priva di fondamento», commentano Enpa e Oipa. «La sentenza che ha visto vittoriosi i difensori degli animali ribadisce i fondamentali principi costituzionali che abbiamo scandito fin dall’inizio della causa nel nostro ricorso: proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni».

 

Leggi e scarica la sentenza del Tar di Lecce 1.2.2021

 

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