Il cane del vicino abbaia? Ecco i requisiti richiesti per la punibilità
Le diatribe tra vicini di casa ci sono sempre state e sono molto diffuse, questo è certo. Non è semplice però in questi casi capire bene quand’è che basterebbe maggiore tolleranza e comprensione, nonché disponibilità ad andare incontro alle esigenze dei propri vicini, mirando a trovare un compromesso, e quando invece il disturbo arrecato è considerato dalla legge tale da poter essere punito.
Riguardo questo tema si fa riferimento all’art. 659 del codice penale, il quale in merito al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, stabilische che «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro. Si applica l’ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità».
La sentenza che viene qui riportata riguarda una signora condannata – ai sensi dell’art. 659 c.p. citato – su denuncia di un vicino, il quale aveva riportato che questa non solo non aveva adottato le opportune cautele al fine di evitare che il cane, abbaiando nelle ore notturne, recasse disturbo, ma aveva anche lasciato un altro cane di sua proprietà libero in cortile, determinando così ulteriore disturbo alla quiete delle persone e, in particolare, del vicino che l’aveva citata in giudizio.
La signora non accettò tale sentenza e decise di fare ricorso. Il ricorso venne accolto, in quanto la giurisprudenza specifica che gli schiamazzi e gli altri rumori indicati nella norma di riferimento, per poter determinare la punibilità devono superare la normale tollerabilità e devono essere volti a disturbare ‘un numero indeterminato di persone’, a prescindere dal fatto che alcune persone siano state effettivamente disturbate.
Non è possibile evidentemente stabilire una volta per tutte quand’è che un rumore leda la quiete di ‘un numero indeterminato di persone’. Sarà il giudice a valutare caso per caso, facendo riferimento a vari fattori come ad esempio l’ubicazione della fonte sonora (ossia se si trovi in un luogo isolato o molto abitato), come anche la media sensibilità del gruppo sociale all’interno del quale il rumore si verifica, senza valutare le lamentale di ‘una o più singole persone’. Considerando che non risultava se, oltre al soggetto querelante (il vicino disturbato), vi fossero altre abitazioni che potevano essere danneggiate dal rumore, che non era stata chiarita l’estensione del cortile in cui si trovava il cane in libertà, che non si trattava di un luogo di transito intenso (il cane abbaiava al passaggio di altri animali o persone, per cui il disturbo poteva essere misurato in modo proporzionale all’intensità del transito suddetto nel cortile), la sentenza che condannava la signora venne quindi annullata e rinviata al fine di giungere a nuova decisione, approfondendo con attenta verifica i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza che parla di ‘un numero indeterminato di persone’ per la configurabilità dell’art. 659 c.p.
Cassazione penale, sezione III, sent. 30.09.2014, n° 40329
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