GROTTAFERRATA – URBANISTICA, IL TAR DÀ RAGIONE AL COMUNE
URBANISTICA, IL TAR DÀ RAGIONE AL COMUNE: LEGITTIMI I DUBBI DELL’AMMINISTRAZIONE SUI 36MILA METRI CUBI DA REALIZZARE IN ZONA PRATONE
Il progetto inizialmente beneficiario di permesso a costruire convenzionato torna al vaglio della giunta.
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Il Tar del Lazio ha ritenuto pienamente legittimi i dubbi espressi dal Comune di Grottaferrata sulla sussistenza delle condizioni per l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato richiesto dalle società Immol srl e Si.Mo.Ge. srl, proponenti di un progetto di edificazione da circa 36mila metri cubi da realizzare in zona Pratone.
La questione tornerà così al vaglio della Giunta comunale che nei prossimi giorni si determinerà (in applicazione dell’art. 1ter della L.R. Lazio n° 36/1987) adottando una specifica Deliberazione sulla possibilità o meno che in un’area soggetta a Piano Particolareggiato – quale è quella oggetto della proposta di intervento – possano essere realizzate cubature con uno strumento di pianificazione attuativa semplificato come il permesso di costruire convenzionato (ex art. 28bis del D.P.R. 380/2001).
Sono due in tal senso i pronunciamenti del Tar del Lazio che con Ordinanza n° 01075/2019 emessa il 13 febbraio 2019 e poi con una sentenza del 22 febbraio scorso si è espresso a favore dell’Amministrazione grottaferratese in merito ai ricorsi che Immol srl e Si.Mo.Ge. srl avevano intentato contro l’Ente con l’obiettivo di rendere nullo l’approfondimento istruttorio svolto dall’Ufficio Tecnico Comunale nel luglio 2018 sull’iter seguito nell’adozione della Determinazione dirigenziale n° 319/2017, riconoscendo la fondatezza delle attuali argomentazioni e deduzioni del Comune.
I giudici amministrativi con l’ordinanza del 13 febbraio scorso hanno anzitutto confermato la correttezza dell’operato dell’Ufficio Tecnico Comunale che ha inteso, con l’approfondimento istruttorio prot. 28852 del 26/7/2018 oggetto del ricorso respinto, fornire alla Giunta comunale, quale Organo competente ad accertare la sussistenza delle condizioni per l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato, aggiuntivi elementi di natura tecnica funzionali a chiarire un quadro di riferimento il più possibile esaustivo propedeuticamente all’adozione del provvedimento finale.
Contestualmente, in queste ore, è giunta comunicazione della sentenza emessa lo scorso 22 febbraio dalla Seconda Sezione Quater del Tar del Lazio che si è pronunciata su un altro ricorso dello stesso gruppo che chiedeva l’accertamento dell’ illegittimità del silenzio formatosi sull’accordo procedimentale sottoscritto in data 10.3.2017 e approvato con Determinazione dirigenziale n. 319 del 15.05.2017.
Il Tar in tal senso ha nuovamente dato ragione al Comune proprio considerando la consequenzialità delle azioni dell’Amministrazione relativamente a un medesimo argomento.
“Sicché l’attuale pendenza dei ricorsi suddetti – si legge nella sentenza – evidenzia che il quadro giuridico e fattuale, da cui le ricorrenti pretenderebbero di ricavare la fonte di un’ attività obbligatoria a carico dell’Amministrazione è tutt’altro che certo e consolidato. Pertanto, la mancanza di un quadro definito degli obblighi sussistenti a carico del Comune non consente di accertare alcuna illegittimità del preteso silenzio dell’Amministrazione con riguardo alla mancata adozione dei permessi di costruire convenzionati, non essendo enucleabile allo stato il contenuto dell’obbligo giuridico gravante sulla parte pubblica”.
Daniele Priori
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