Grottaferrata: Consiglio comunale- farsa sul delicato tema della raccolta rifiuti
Un Consiglio comunale vacuo quello del 18 dicembre, nonostante fosse incentrato sulla questione del bando decennale per la raccolta rifiuti. Disattese le aspettative sui doverosi chiarimenti da parte dell’Amministrazione comunale, rispetto a quanto accaduto dall’aprile 2018 e culminato con la sentenza del TAR Lazio, che il 30 novembre scorso ha modificato l’aggiudicazione della gara. Parimenti elusi i necessari approfondimenti sulla conduzione di un Servizio primario, che impatta in modo rilevante sul Bilancio comunale e sulle tasche dei Cittadini chiamati a pagare la Ta.Ri., oltre che sul decoro della Città.
I lavori dell’aula sono stati contraddistinti da un continuo e stucchevole j’accuse del Sindaco e dei suoi “bravi” rivolto ai quattro Consiglieri di minoranza (Mari, Garavini, Famiglietti e Pavani) che hanno chiesto la convocazione del Consiglio dopo la sentenza del TAR Lazio, rei di aver utilizzato impropriamente i termini “emergenza” e “crisi politico-amministrativa”.
Andreotti & Co(mpagni) hanno ribaltato la scena, e dai possibili chiarimenti su un iter procedurale che ancora oggi pochissimi conoscono, si è finito per assistere ad una sequela di taglienti aggressioni verbali ai quattro della minoranza, pardon “ammonimenti” come precisato dall’(ex) eroina della legalità e della trasparenza, sempre più impegnata nel “soccorso rosso” alla maggioranza.
Un’occasione persa per esaminare in modo organico e strutturale la tematica della raccolta rifiuti, argomento che, sino a ieri, non era mai concretamente transitato in aula consiliare.
L’esito della seduta, tuttavia, era prevedibile guardando ai tre anni e mezzo di amministrazione finto-civica. Ed i prodromi di quanto accaduto trasparivano già dal contingentamento degli interventi imposto nella Conferenza dei Capigruppo, in spregio all’art. 51 del Regolamento di Consiglio comunale (con il consueto assenso del Presidente del Consiglio, altra eroina di “lotta e di governo”).
Quel Regolamento che uno dei “bravi” (sempre in senso manzoniano) ha saccentemente sciorinato ai quattro colleghi di minoranza, definendo inutile la riunione di ieri poiché, a suo avviso, incentrata su argomenti già discussi o non attinenti alle competenze del Consiglio. Lo stesso “bravo” che ha poi squallidamente invitato i colleghi Consiglieri a studiare, a conoscere, ad informarsi (magari prendendo “esempio” da lui, “in sella” da oltre tre lustri, ora di qua, ora di la, nell’esercizio del più bieco trasformismo). Al quale si è aggiunto, dulcis in fundo, l’altro “guardaspalle” del Sindaco, anch’egli campione nel “salto della quaglia”, rivoltosi con toni accesi verso i malcapitati colleghi di opposizione, ripetendo sino alla noia inutili ovvietà.
Le medesime ovvietà dette dal Sindaco, che ha sviato o minimizzato su ogni quesito rivoltogli invitando a leggere gli atti che “stanno lì, tutti visibili, tutti acquisibili, trasparenti” (così trasparenti che non si sono mai visti…), definendo con sprezzo i quattro Consiglieri “gente da reddito di cittadinanza”.
Il mantra riecheggiato in aula per gran parte della seduta è stata la (farisaica) preoccupazione per la confusione e l’allarmismo che sarebbe stato ingenerato nei Cittadini dalla “gazzarra scatenata da parte della minoranza e da soggetti esterni al Consiglio”, dopo la sentenza del TAR.
Un film già visto ed un copione recitato a memoria dal Sindaco, tipico della più ostinata disinformatia, peraltro agevolato dall’approccio in ordine sparso dei quattro Consiglieri richiedenti la convocazione del Consiglio, e dalla minima incisività dei loro interventi, seppur con accenni ad alcune delle numerose anomalie procedurali che hanno contraddistinto il bando di gara, e qualche riferimento all’attuale gestione del Servizio raccolta rifiuti. Il tutto, come detto, condizionato dal bavaglio posto al dibattito, a causa del vergognoso contingentamento degli interventi su un tema così importante e delicato.
I vuoti distinguo di PD e Città al Governo, utilizzati per giustificare la mancata sottoscrizione della richiesta di convocazione del Consiglio, hanno fatto il resto garantendo a Sindaco e maggioranza, una volta di più, utile sponda per isolare i “reprobi” dell’opposizione colpevoli di aver evocato inesistenti emergenze e, in tal modo, provocato confusione ed allarme tra la Cittadinanza.
Restano senza risposta questioni sostanziali riguardo il bando di gara:
- perché la scelta di avvalersi della facoltà di cui alla L. n. 55/2019 (cd. “sblocca-cantieri”), con sospensione dello svolgimento delle gare d’appalto tramite la C.U.C. dell’XI Comunità Montana e contestuale costituzione di stazione appaltante comunale, è stata adottata con Delibera di Giunta, in contrasto con l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza sulla costituzione e modificazione di forme associative?
- perché sono stati impiegati 19 mesi per pubblicare il bando di gara?
- quali e quanti sarebbero i risparmi economici derivanti dallo svolgimento in proprio del bando di gara?
- secondo quale normativa possono considerarsi legittime le due proroghe tecniche del contratto di Servizio per la raccolta rifiuti (Determina n. 817 del 20/11/2018, Determina n. 15 del 14/1/2020), dipendendo le stesse dai 19 mesi impiegati per la redazione, approvazione e pubblicazione del bando di gara, e non da oggettivi impedimenti indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione comunale, come stabilito per legge?
- perché nella seconda proroga non è richiamata la proroga precedente?
- perché, quale prerequisito per le proroghe del contratto, è stato dichiarato che “l’attuale esecutore ha eseguito, sinora, la gestione del Servizio in maniera efficace ed efficiente senza incorrere in contestazione alcuna”, nonostante le numerose contestazioni elevate dal Comune al gestore del Servizio?
- perché l’appalto è di 10 anni più 1 di rinnovo, nonostante i limiti stabiliti nell’art. 12 del R.D. n. 2440/1923 (nove anni)?
- l’art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice degli Appalti”) stabilisce che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. Il Presidente della Commissione giudicatrice (giusta Determina n. 69 del 30/01/2020), ha rivestito nel precedente Bando di gara (2013), analogo ruolo di Presidente, nonché Dirigente pro tempore dell’area tecnica del Comune di Grottaferrata, oltre ad aver siglato gli atti di gara dell’epoca e, quale Rappresentante del Comune, il Contratto n. 6691 del 16/04/2014 attualmente in regime di prorogatio. È stato valutato questo aspetto nella nomina della Commissione di gara? Quali conseguenze potrebbero derivare ove tale nomina contrasti con le prescrizioni del citato art. 77?
- la Società esterna che ha redatto il Progetto di gara (costo € 35.000,00), incluso il Capitolato Speciale d’Appalto che, all’art. 10, prevede la figura del D.E.C. (Direttore di Esecuzione del Contratto) ed i relativi costi pluriennali di tale Servizio, è la stessa che si é aggiudicata la gara per il Servizio decennale di D.E.C., valore oltre € 300.000,00. Fatta salva la legittimità delle procedure attuate, è lecito riflettere sull’opportunità che chi scrive un Progetto di gara, prevedendo uno specifico servizio ed i relativi costi, partecipi alla gara in cui quel servizio viene assegnato, aggiudicandoselo?
Domandare è lecito, rispondere è cortesia. In taluni casi, specie quando si ricoprono cariche politiche e/o amministrative, rispondere (correttamente) è un dovere.
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