Grottaferrata: Conferenza Stampa recupero immobile Il Cavallino e contenzioso soc. Fonteia
COMUNE DI GROTTAFERRATA
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Lunedì 11 maggio 2015
Pubblico Esercizio denominato “Il Cavallino”, ubicato a Grottaferrata in Viale San Bartolomeo 1. Procedimento esecutivo di sfratto per morosità (euro 172.243,80 oltre a interessi), convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente. Recupero dell’immobile nella disponibilità del Comune di Grottaferrata.
L’Amministrazione comunale di Grottaferrata, in merito al procedimento esecutivo di sfratto per morosità convalidato il 7 maggio 2014, attuato tramite esecuzione da parte dell’Ufficiale Giudiziario, nei confronti del soggetto titolare del Pubblico Esercizio denominato “Il Cavallino”, ubicato in Viale San Bartolomeo 1, comunica quanto segue:
1. il Comune di Grottaferrata, proprietario dell’immobile sito in Viale San Bartolomeo 1, in data 30 gennaio 2006 ha concesso in locazione detto immobile alla Società “Il Cavallino di Campagna Mara & C snc” (di seguito Società), stipulando con tale Società il contratto Repertorio n. 4934 della durata di anni nove (a partire dal 1° gennaio 2006 con scadenza al 31 dicembre 2014); tale contratto, dell’importo di euro 16.080,00 annui, faceva seguito a precedente analogo rapporto contrattuale scaduto il 31 dicembre 2005;
2. il Commissario Straordinario, insediatosi nel maggio 2013 a seguito delle dimissioni del Sindaco pro tempore, con Delibera n. 89 del 12 dicembre 2013, assunta nei poteri della Giunta comunale, ha:
– verificato il mancato pagamento del canone locativo, da parte della Società, nel periodo 2008-2013, per un importo pari ad euro 96.480,00 oltre interessi e spese;
– preso atto della necessità di procedere al recupero coattivo del citato importo, atteso che la Società, nonostante i formali solleciti inviati, non aveva saldato l’importo dovuto all’Amministrazione comunale;
– autorizzato la costituzione in giudizio per morosità e l’avvio delle procedure per il recupero dei crediti e della disponibilità dell’immobile, incaricando un legale per l’accertamento giudiziale del credito vantato dal Comune;
3. rispetto all’area circostante il predetto immobile, la Società ha avuto in concessione dal Comune di Grottaferrata, l’occupazione di suolo pubblico pari a 262 metri quadri; per tale concessione il soggetto incaricato della riscossione del relativo canone è stato, sino al 30 giugno 2013, la SOGET S.p.A.; il Comune, in data 17 aprile 2013, si è attivato direttamente sollecitando il pagamento alla Società dopo aver preso atto dei mancati incassi da parte della SOGET, per un importo pari ad euro 51.508,47, corrispondenti alle somme non versate dalla Società per l’occupazione di suolo pubblico nel periodo 2008-2010, gravate dalle indennità del 30% per i mancati versamenti;
4. a fronte della citata richiesta di pagamento, la Società, in data 5 giugno 2013, ha presentato un’istanza di rateizzazione (1^ richiesta), con primo pagamento pari ad euro 10.000,00 da effettuarsi entro il 30 giugno 2013; in merito, il Comune ha formalmente accordato un piano di rateizzazione che prevedeva il pagamento di un acconto pari ad euro 21.058,47 ed una prima rata, entro il 30 luglio 2013, pari ad euro 10.000,00;
5. malgrado la concessione della richiesta rateizzazione, nessun pagamento è stato effettuato dalla Società; conseguentemente, il 4 luglio 2013 è stato avviato un procedimento di decadenza delle connesse autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico; tuttavia, la Società ha presentato una nuova richiesta di rateizzazione (2^ richiesta) presa in considerazione dal Comune a condizione che entro il 1° agosto 2013 fosse effettuato il versamento di euro 21.508,47 e che la restante somma venisse versata in tre rate da euro 10.000,00 ciascuna entro la fine dei successivi mesi di agosto, settembre ed ottobre 2013;
6. nonostante ciò, alla data del 31 dicembre 2013 il Comune ha accertato un versamento, da parte della Società, di soli 29.008,47 euro, quindi inferiore all’importo dovuto (euro 51.508,47); pertanto, è stato riaperto il procedimento per accertare la decadenza dall’occupazione del suolo pubblico;
7. dopodiché la Società:
– il 10 gennaio 2014, ha chiesto nuovamente (3^ richiesta) la rateizzazione delle pregresse morosità, proponendo un piano di pagamento su 10 rate mensili, ciascuna pari ad euro 3.000,00;
– il 27 gennaio 2014, ha presentato ulteriore domanda (4^ richiesta) volta a modificare il piano di rateizzazione su 20 rate mensili, ciascuna pari ad euro 1.500,00;
rispetto all’ultima istanza di rateizzazione, peraltro priva di alcuna garanzia fideiussoria depositata, la Società ha saldato una sola rata (euro 1.500,00); pertanto la Società, relativamente all’occupazione di suolo pubblico per gli anni 2008-2010, deve al Comune una somma residua di circa euro 18.500,00 oltre interessi;
8. al debito di cui sopra si aggiunge l’ulteriore mancato pagamento dell’occupazione di suolo pubblico, maturata per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per euro 57.263,80 (euro 14.315,95/anno, incluse le indennità maggiorative del 30%) che, sommati ai restanti 18.500,00 euro non versati per il periodo 2008-2010 (incluse le citate indennità maggiorative del 30%), danno un importo pari ad euro 75.763,80, ossia la somma che la Società deve, ad oggi, all’Amministrazione comunale rispetto all’occupazione di suolo pubblico;
9. in data 25 febbraio 2014, dopo numerosi incontri con il legale del Comune, la Società ha avanzato la seguente proposta transattiva riferita all’intero ammontare del debito verso il Comune (canone di locazione più occupazione di suolo pubblico), per un totale di circa euro 165.000,00:
– versamento di euro 10.000,00 all’atto di sottoscrizione dell’accordo transattivo;
– 48 rate mensili dell’importo costante di euro 3.230,00 (totale euro 155.000,00), con decadenza dal beneficio del termine nel caso in cui una sola delle rateizzazioni non fosse rispettata;
a garanzia del puntuale adempimento è stata offerta l’iscrizione di ipoteca di 1° grado su un immobile nella disponibilità del debitore.
10. il 26 febbraio 2014, in occasione dell’udienza presso il competente Tribunale, la Società ha chiesto al Giudice un aggiornamento dell’udienza stante la pendenza di trattative di componimento bonario; il Comune non si è opposto ed è stata fissata altra udienza al 16 aprile 2014;
11. nel frattempo si è proceduto a determinare la stima dell’immobile offerto in garanzia dalla Società ed è emerso che lo stesso era oggetto di pratica di condono edilizio, per completare la quale ed ottenere il titolo edilizio in sanatoria, sarebbe stata necessaria una spesa complessiva di euro 15.000,00 circa; in sintesi, doveva essere prima pagata l’oblazione per poter iscrivere l’ipoteca sul bene individuato a garanzia;
12. il 16 aprile 2014 si è svolta l’ulteriore udienza; in quella sede la Società ha prodotto il pagamento di euro 16.080,00 relativo ad un’annualità pregressa, effettuato il giorno antecedente, chiedendo un rinvio per la definizione transattiva della restante somma dovuta; dedotta l’inconferenza del pagamento effettuato rispetto all’ammontare del credito (i citati 96.480,00 euro, meno i 16.080,00 euro versati, ai quali – nel frattempo – andava ad aggiungersi il canone per l’anno 2014, per un totale invariato di euro 96.480,00 dovuti) e vista una richiesta del legale del debitore, la causa è stata rinviata al 7 maggio 2014 (detto termine avrebbe dovuto essere utilizzato per procedere alla definizione dell’accordo bonario, offrendo fideiussione bancaria, ovvero ipoteca a garanzia, da iscriversi sul citato immobile offerto a garanzia, per il quale la Società si era resa di nuovo disponibile ad effettuare ogni operazione necessaria al completamento della domanda di sanatoria);
13. nessun accordo transattivo è stato raggiunto entro la data di rinvio dell’udienza (7 maggio 2014); il 29 aprile 2014 il legale del Comune ha:
– chiesto ancora copia del contratto di fideiussione che la Società si era resa disponibile a fornire a garanzia;
– proposto un incontro per il giorno 2 maggio 2014 presso il Comune per ogni opportuna valutazione di fattibilità;
– chiesto un versamento non inferiore ad euro 40.000,00, nel caso di impossibilità a produrre un atto idoneo a garantire il pagamento rateale dell’esposizione debitoria, unitamente all’assunzione delle obbligazioni formulate in precedenza;
la Società, per contro, ha chiesto all’Amministrazione comunale un ulteriore rinvio dell’udienza;
14. nel corso dell’udienza del 7 maggio 2014, il Giudice ha convalidato lo sfratto per morosità, fissando al 27 giugno 2014 il termine per il rilascio dell’immobile; al riguardo, l’Ufficiale Giudiziario competente ha posto in essere due accessi, l’ultimo dei quali effettuato il 27 novembre 2014 con l’ausilio della Polizia Locale, degli Uffici Tecnico e Patrimonio comunali, alla presenza del legale del Comune di Grottaferrata e del legale della Società;
15. durante l’esecuzione dello sfratto, poiché il legale della Società ha sollevato incidente di esecuzione, l’Ufficiale Giudiziario ha sospeso l’iter procedurale al fine di rimettere gli atti all’attenzione del Tribunale di Velletri per la nomina di eventuale consulenza tecnica d’ufficio, rimandando al 17 dicembre 2014 per un nuovo accesso previa definizione del sollevato incidente di esecuzione. Inoltre, a seguito di alcune irregolarità emerse e fermi restando i procedimenti e/o i provvedimenti amministrativi in itinere, il giorno 28 novembre 2014, la Polizia Locale, unitamente all’Ufficio Tecnico comunale, ha posto in essere attività di polizia giudiziaria (sequestro in via d’urgenza) inerente la struttura dell’immobile, rimettendo per competenza i risultati dell’accertamento all’Autorità Giudiziaria. Nei giorni seguenti, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento di sequestro. Tuttavia, su istanza della Società, è stata successivamente disposta la restituzione dell’immobile (dissequestro).
16. Il 5 dicembre 2014, in esito a Relazione Tecnica del Dirigente dell’Ufficio comunale preposto, la Polizia Locale ha redatto specifica comunicazione all’Autorità Giudiziaria per presunte violazioni urbanistico-edilizie. Sulla scorta degli atti d’indagine, il Dirigente del Servizio comunale preposto, in base alla Legge regionale n. 21/2006, ha emesso il provvedimento di decadenza dalle autorizzazioni commerciali ed il successivo provvedimento di decadenza della autorizzazioni occupazione suolo pubblico.
17. La Società, per i fatti occorsi successivamente alla data del 28 novembre 2014, ha presentato denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Velletri, denunciando comportamenti dell’Amministrazione comunale in presunta violazione degli artt. 323 c.p. (abuso d’ufficio) e 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio). In merito, l’Autorità Giudiziaria ha proposto l’archiviazione degli atti (ad oggi, non è noto se la Società ha proposto opposizione all’archiviazione).
18. La medesima Società ed un Consigliere comunale di minoranza hanno prodotto richieste di accesso agli atti. Al riguardo si evidenzia che:
– sull’istanza della Società, il Comune ha chiesto all’Autorità Giudiziaria le determinazioni da adottarsi (nulla osta al rilascio degli atti richiesti), ricevendo nulla osta al rilascio e riscontrando l’istanza della Società;
– sull’istanza del Consigliere comunale di minoranza, il Comune ha altresì chiesto all’Autorità Giudiziaria le determinazioni da adottarsi (nulla osta al rilascio degli atti richiesti) ma il Giudice competente non ha concesso il nulla osta e, pertanto, la richiesta non ha potuto avere seguito.
In entrambe le istanze sono stati interrotti i termini amministrativi di rilascio degli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
19. Per quanto attiene ai provvedimenti di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, il 4 dicembre 2014, con apposita Ordinanza ai sensi della vigente normativa, il Comune ha notificato alla Società detti obblighi, fissando per procedere alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi in trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica.
20. Successivamente:
– il 31 dicembre 2014, la Società ha presentato istanza per l’accertamento di conformità edilizia/urbanistica delle opere già eseguite e contestate nell’Ordinanza di cui sopra;
– l’8 gennaio 2015, la Società ha proposto ricorso innanzi il T.A.R. del Lazio contro detto provvedimento;
– il 26 gennaio 2015, la Polizia Locale ha accertato, con sopralluogo, che alla scadenza del termine fissato nella predetta Ordinanza, la Società non aveva provveduto all’ingiunzione;
– la Società, con ricorso ex art. 696 c.p.c. e art. 696 bis c.p.c., ha chiesto un accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale Civile di Velletri al fine di quantificare presunte migliorie in aumento di valore immobiliare della proprietà Comunale; al riguardo, il Tribunale ha incaricato un Consulente Tecnico d’Ufficio;
– il 28 gennaio 2015, il Comune ha respinto l’istanza di accertamento di conformità edilizia/urbanistica per improcedibilità della stessa ed ha contestualmente disposto l’esecuzione dei lavori di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi;
– il 10 febbraio 2015, tramite due Verbali di consegna in via di urgenza, il Comune ha ordinato alla Ditta affidataria di eseguire alcune opere propedeutiche all’avvio dei lavori di demolizione/ripristino;
– il 19 marzo 2015, il T.A.R. del Lazio ha respinto l’istanza cautelare della Società avverso la demolizione ed il ripristino, intimando al Comune di eseguire, d’Ufficio, i lavori per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione;
– il 15 aprile 2015, il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale Civile di Velletri, ha completato le operazioni di rilievo metrico, fotografico e di comparazione dello stato dei luoghi con il progetto approvato, constatando che l’esecuzione dell’Ordinanza di demolizione non causava sovrapposizione ad altro procedimento civilistico;
– il 17 aprile 2015, si è avviata l’esecuzione d’Ufficio dell’Ordinanza di demolizione, invitando la Società a “lasciare libero e sgombero l’immobile in oggetto di proprietà comunale” entro il 27 aprile 2015, ammonendo che ogni possibile ripristino e/o trasloco non eseguito sarebbe stato addebitato alla Società medesima;
– il Comune, attraverso tre sopralluoghi e altrettanti consecutivi Verbali (rispettivamente del 23 aprile, 24 aprile e del 29 aprile 2015), ha constatato che la Società, seppur tardivamente, aveva dato inizio alle attività di demolizione di cui all’Ordinanza del 4 dicembre 2014, sotto la Direzione dei Lavori e della Sicurezza di proprio Tecnico, onde evitare l’addebito della parziale/totale somma indicata per spese sostenute eventualmente dal Comune.
– il 5 maggio 2015, previo sopralluogo, è stato redatto Verbale di rilievo fotografico e descrittivo dello stato in cui è stato riconsegnato l’immobile al Comune, alla presenza della Società e dei Responsabili comunali. Al termine del sopralluogo, il Comune ha sollecitato il Tecnico incaricato della Società a trasmettere la relazione di fine lavori delle attività di cui all’Ordinanza di demolizione, con allegata documentazione fotografica e relativi formulari dello smaltimento dei materiali di risulta derivati dalle attività di demolizione.
21. Il Comune, da ultimo, ha eseguito un ulteriore sopralluogo per la stima tecnico-economica delle opere necessarie per i lavori di ripristino funzionale dell’immobile, che verrà redatta con apposito separato atto e procedura ritenendo, allo stato attuale, chiuso il procedimento di esecuzione d’Ufficio dell’Ordinanza di demolizione del 4 dicembre 2014, con atto e Direzione Lavori a carico della Società che, autonomamente dopo gli accertamenti dell’inottemperanza e prima dell’avvio dei lavori pubblici di demolizione d’ufficio, alla data intimata del 27 aprile 2015 ha fatto trovare l’immobile libero dalle opere abusive e dalle suppellettili/arredi, accantonati in apposito locale, messo a disposizione dal Comune, con accantonamento a cura e spese della Società.
Per quanto sopra comunicato, ed alla luce dei numerosi articoli di stampa pubblicati sulla vicenda, l’Amministrazione comunale ritiene doveroso evidenziare che:
a. il debito accertato della Società “Il Cavallino di Campagna Mara & C snc” (di seguito Società), nei confronti dell’Amministrazione comunale, ammonta:
. ad euro 96.480,00, oltre interessi, per il mancato pagamento dei canoni di locazione;
. ad euro 75.763,80 per il mancato versamento degli importi corrispondenti all’occupazione di suolo pubblico,
per un totale di euro 172.243,80, oltre interessi per le morosità rispetto ai canoni locativi;
a. il contratto di locazione stipulato il 30 gennaio 2006 è stato risolto il 7 maggio 2014 dal Giudice competente, adito dal Comune di Grottaferrata per morosità della Società (giusta Delibera del Commissario Straordinario del 12 dicembre 2013);
b. le date di accesso alla struttura da parte dell’Ufficiale Giudiziario ai fini del rilascio dell’immobile, sono state fissate dal Giudice competente secondo proprio calendario, quindi non decise dall’Amministrazione comunale;
c. il Comune ha concesso ben due rinvii di udienza alla Società, al fine di consentirle un serio piano di rientro supportato da idonee garanzie; ciononostante, la stessa non ha fatto fronte ai ripetuti impegni assunti, eccezion fatta per i due citati parziali versamenti (euro 22.500,00 per l’occupazione di suolo pubblico, euro 16.080,00 per la locazione dell’immobile);
d. l’immobile offerto in garanzia dalla Società, come ricordato, era oggetto di pratica di condono edilizio, per completare la quale ed ottenere il titolo edilizio in sanatoria occorreva una spesa complessiva di euro 15.000,00 circa; tale oblazione, necessaria per poter iscrivere l’ipoteca sul bene individuato a garanzia, doveva quindi essere pagata dalla Società, pagamento che non è mai avvenuto;
e. in esito all’avvenuta risoluzione del contratto, a far data dal 7 maggio 2014 la Società non poteva vantare più il titolo di conduttore, né proporre alcun ulteriore piano di rientro per di più su un bene del patrimonio pubblico il cui affidamento deve seguire le più trasparenti norme di pubblica evidenza;
f. nessuna transazione risulta concordata tra la Società ed il Comune o il suo legale, essendo ormai integrata una fattispecie di recupero esecutivo dei crediti che deve seguire, nell’interesse ed a garanzia della cosa pubblica, le formalità previste dal Codice di Procedura Civile;
g. per quanto riguarda la posizione dei lavoratori dipendenti e la loro preventiva informazione per le valutazioni del caso, la Società era perfettamente a conoscenza che, stante l’irrevocabile risoluzione contrattuale e l’esecuzione in itinere dello sfratto per morosità, l’esercizio dell’attività era esposta a potenziale rischio di interruzione (come poi avvenuto in seguito all’accesso dell’Ufficiale Giudiziario il 27 novembre 2014); inoltre, il contratto di locazione, come detto, sarebbe comunque scaduto il 31 dicembre 2014 e, dopo quella data, il Comune avrebbe dovuto adottare, come procederà ad adottare, norme di pubblica evidenza per individuare il futuro conduttore dell’immobile, prevedendo nel relativo Bando di gara la possibilità, per i concorrenti all’aggiudicazione della locazione dell’immobile, di assumere le unità lavorative precedentemente impiegate quale punteggio a miglioria della proposta di aggiudicazione;
h. le attività di polizia giudiziaria poste in essere il 28 novembre 2014, ed il conseguente sequestro dell’immobile e dell’area circostante, sono state dovute, come detto, alle irregolarità emerse nel corso dell’accesso effettuato il giorno precedente; gli accorgimenti attuati (delimitazione del sito, apposizione di idonei cartelli, ecc.) sono stati quindi atti dovuti e non scelte del Comune;
i. l’istanza di accesso agli atti della Società e del Consigliere comunale di minoranza sono state evase previa richiesta del nulla osta all’Autorità Giudiziaria (sulla richiesta del Consigliere il Giudice non ha concesso il necessario nulla osta e, pertanto, la richiesta non ha potuto avere seguito);
j. non risultano migliorie apportate all’immobile dalla Società, atteso che la stessa, con Tecnico incaricato ed a proprie spese, ha rimosso le opere di cui all’Ordinanza di demolizione del 4 dicembre 2014;
k. l’Amministrazione comunale sta procedendo, in esito alla situazione debitoria accertata, al recupero delle somme dovute attraverso le procedure di legge (decreti ingiuntivi, ecc.);
l. la Commissione Speciale d’Indagine, istituita con Delibera di Consiglio comunale n. 33 del 14 novembre 2014, sta effettuando le opportune e doverose verifiche rispetto a quanto accaduto, al fine di accertare, previa acquisizione della documentazione d’interesse, i vari passaggi che hanno portato all’esecuzione dello sfratto per morosità, nonché le cause della mancata riscossione dei canoni di locazione e dell’occupazione di suolo pubblico. Al termine dell’indagine, la relazione prodotta dai Consiglieri commissari sarà portata all’attenzione del Consiglio comunale per le valutazioni del caso.
COMUNE DI GROTTAFERRATA
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Lunedì 11 maggio 2015
COMUNICATO STAMPA
Comunicazione sui procedimenti di vigilanza edilizia e conseguenziali attività sanzionatorie relativi al Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A. – art. 57, L.R. n. 38/1999), presentato dalla Società “Tenuta Fonteia Società Agricola s.r.l.”, approvato dal Comune di Grottaferrata con permesso di costruire n. 117 del 16 novembre 2006.
Il presente comunicato, con riferimento al P.U.A. presentato dalla Società “Tenuta Fonteia Società Agricola s.r.l.” (di seguito Società), intende informare sull’attività di vigilanza edilizia unitamente alla celere attuazione dei procedimenti sanzionatori promossi dal Comune di Grottaferrata.
A tal fine, è opportuno richiamare le pregresse vicende che hanno interessato le Amministrazioni comunali succedutesi tra il 2005 e l’insediamento dell’attuale Giunta, avvenuto il 10 giugno 2014:
1. Il P.U.A. è un appezzamento di terreno di superficie pari a circa 4 ettari, sito in località Tuscolo, coltivato a vigneto ed assoggettato a vincolo paesaggistico, idrogeologico e sismico, situato all’interno del perimetro del Parco Suburbano dei Castelli Romani istituito con L.R. n. 2/1984.
2. La Società, con istanza del 10 marzo 2005, ha presentato al Comune di Grottaferrata un P.U.A. per la realizzazione di un “centro aziendale comprendente l’alloggio per l’amministratrice e la sua famiglia, oltre a spazi per annessi agricoli adibiti a magazzino, per deposito attrezzi e ricovero macchine agricole”. Il P.U.A., a seguito del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del nulla osta idrogeologico, è stato approvato con permesso di costruire n. 117/2006, previa sottoscrizione della relativa Convenzione del 14 settembre 2006 tra l’Amministrazione Comunale e la Società.
3. Il rilascio del permesso di costruire è stato preceduto dall’approvazione, in data 28 luglio 2005, di un P.U.A. provvisto di:
– parere favorevole della Commissione comunale preposta;
– autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Lazio con Determinazione regionale del 18 ottobre 2005;
– nulla osta per vincolo idrogeologico rilasciato dalla Provincia di Roma con Determinazione del 20 dicembre 2006;
– autorizzazione comunale del 10 luglio 2006, per la realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque reflue (scarico di tipo civile) mediante vasca tipo “Imhof” e successiva dispersione nel suolo in sub-irrigazione.
4. Già al tempo si sono aperti procedimenti di verifica della legittimità del permesso di costruire rilasciato nel 2006, e soprattutto in merito al formarsi del silenzio assenso sulla richiesta di nulla osta di competenza dell’Ente Parco Regionale, con relativa inibitoria comunale all’inizio dei lavori e conseguente contenzioso amministrativo conclusosi con la pronuncia del Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza n. 6591 del 29 dicembre 2008), espressasi favorevolmente sull’ottenimento del nulla osta del Parco e contestuale annullamento dell’inibitoria comunale.
5. Nel 2009 ha quindi ripreso la costruzione del Casale Agricolo e degli annessi sulla base delle autorizzazioni sismiche nel frattempo ottenute (24 gennaio 2007) e successiva variante del 2 aprile 2007, inoltrate al settore decentrato regionale del Genio Civile attraverso lo Sportello Unico dell’Attività Edilizia (SUAE) del Comune di Grottaferrata. Tra l’originaria autorizzazione sismica e la sua successiva variante, la Società ha proposto, ed ottenuto, una modifica tipologica delle fondazioni interrate sostituendo un sistema basato su telai di pilastri poggianti su graticcio di travi di fondazione, con una platea di fondazione e setti murari portanti perimetrali a formare un cassone di fondazione a scatola vuota.
6. La Società ha proposto un ulteriore variante in corso d’opera mediante Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.) del 23 novembre 2009, con autorizzazione paesaggistica approvata in subdelega dal Comune di Grottaferrata il 18 gennaio 2010, consistente nello spostamento di tramezzi, lieve slittamento del fabbricato e modifiche ai vani finestra.
7. La Società, in data 20 aprile 2011, ha proposto altra variante attraverso Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) , per la realizzazione di un piano interrato destinato a magazzino/annesso agricolo, Su tale S.C.I.A. il Comune di Grottaferrata, con provvedimento del 3 maggio 2011, ha diffidato la Società ad eseguire l’intervento costituendo lo stesso una variante essenziale al progetto assentito, poiché avrebbe aumentato di circa 638 mq. la superficie degli annessi agricoli previsti nel P.U.A. (il magazzino interrato si definisce annesso agricolo).
8. Successivamente, nel 2012, la Società ha apportato altre modifiche sulle sistemazioni esterne (viali, pendii, ecc.) in corso di costruzione, ottenendo dalla Regione Lazio l’autorizzazione paesaggistica in data 30 novembre 2012 mentre, ancora una volta, l’Ente Parco regionale non si è pronunciato sull’istanza del 7 agosto 2012 nei termini previsti (60 giorni, di cui all’art. 13, L. n. 394/1991 ed art. 28 L.R. n. 29/1997), consentendo alla Ditta di invocare la precedente pronuncia del Consiglio di Stato n. 6591/2008 in merito di silenzio assenso sul precedente nulla osta di Parco alla Società..
Nel frattempo, a seguito delle dimissioni formalizzate dal Sindaco Mori il 10 aprile 2013 e non ritirare nei successivi venti giorni, il Consiglio comunale è decaduto. Conseguentemente, il 2 maggio 2013 è stata individuata quale Commissario Straordinario per il Comune di Grottaferrata la Dott.ssa Enza CAPORALE (coadiuvata dal sub Commissario Dott.ssa Alessandra NIGRO), mentre con successivo D.P.R. del 27 maggio 2013 è stato sciolto il Consiglio comunale di Grottaferrata e nominata la Dott.ssa CAPORALE Commissario Straordinario.
9. A seguito di esposti di Associazioni ambientaliste sulla regolarità dell’intervento P.U.A., è prontamente intervenuta l’Autorità Giudiziaria che ha delegato alle indagini la locale Stazione dei Carabinieri e disposto l’effettuazione di sopralluoghi unitamente ai tecnici comunali. Conseguentemente è stata accertata la realizzazione di:
a. una piscina di 12,00 x 6,00 metri, ad uso natatorio, anziché la prevista vasca di accumulo di raccolta per le acque ad usi agricoli (verbale di sopralluogo del 21 agosto 2013);
b. un piano interrato di 638,00 mq. per un’altezza di 4 metri, oltre ad una struttura in legno, della superficie di 45,00 mq. (9,00 x 5,00), poggiante su sei pilastri e munita di nove travi e corredata da una pavimentazione selciata (verbale di sopralluogo del 28 ottobre 2013).
10. Le attività di vigilanza edilizia delegate alla Stazione locale dei Carabinieri, unitamente alle relazioni di sopralluogo ed agli accertamenti dei tecnici comunali, hanno comportato un primo sequestro preventivo, disposto dalla Procura della Repubblica di Velletri, confermato con successivo decreto del 21 novembre 2013 per il piano interrato, la piscina ed il manufatto/struttura in legno esterno (pergolato).
11. Il Comune di Grottaferrata, dopo le separate relazioni all’Autorità Giudiziaria, in conseguenza dei sopralluoghi ed accertamenti tecnici, ha:
a. emesso l’Ordinanza del 7 novembre 2013, ingiungendo alla Società la demolizione delle opere eseguite in difformità rispetto al permesso di costruire, regolarmente notificata fin dal 13 novembre 2013 dando 90 giorni per l’ottemperanza (termine in scadenza il 5 febbraio 2014) pena l’acquisizione al patrimonio e la demolizione d’ufficio delle opere abusive;
b. disposto, con Nota del 31 marzo 2014, l’escussione e l’incameramento della fideiussione resa a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società trasfuse nella citata Convenzione del 14 settembre 2006.
12. La Società ha impugnato, dinanzi il T.A.R. del Lazio, sia l’Ordinanza di demolizione che il provvedimento di escussione della fideiussione. Il T.A.R. del Lazio con:
a. sentenza n. 2705 del 3 marzo 2014, ha respinto il ricorso per irricevibilità per tardività dello stesso ricorso avverso l’Ordinanza di demolizione, senza entrare nel merito, grazie anche all’attenta ed efficace difesa legale del Comune;
b. ordinanza n. 3633 del 30 luglio 2014, ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva avverso l’escussione della fideiussione (il giudizio dev’essere ancora discusso nel merito); anche in questa occasione, e sempre per effetto dell’attenta/efficace difesa del Comune, il T.A.R. ha ribadito la legittimità dell’azione amministrativa in quanto “… la Convenzione consente esplicitamente l’escussione della garanzia nel caso della difformità essenziale dei lavori rispetto al permesso di costruire rilasciato, salvo approvazione di variante…”. Tuttavia non è stato possibile incassare la relativa somma, avendo il legale del Comune accertato che la Società finanziaria era inattiva dal 2007 e si era trasferita a Panama.
In entrambi i casi il T.A.R. ha compensato le spese di lite tra le parti.
Fatta l’ampia premessa, si giunge alle vicende che riguardano l’attuale Amministrazione comunale, ossia il nuovo Consiglio comunale e la Giunta del Sindaco Dott. Giampiero FONTANA, insediatisi il 10 giugno 2014 dopo le elezioni amministrative.
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare il Programma elettorale dell’Amministrazione FONTANA, confermato con Delibera di Consiglio comunale n. 17 del 3 ottobre 2014, concernente l’approvazione delle Linee programmatiche di mandato (cfr. pag. 11, righe 13 e 14), che prevede espressamente di “…verificare l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione delle opere abusivamente realizzate nel Piano di Utilizzazione Aziendale realizzato alle pendici del Tuscolo…”.
13. Gli Uffici tecnici comunali hanno proseguito l’iter amministrativo finalizzato alla repressione degli abusi, chiedendo alla Procura della Repubblica di Velletri di accedere ai luoghi sequestrati; le richieste sono state autorizzate ed effettuate, rispettivamente, in data 19 giugno 2014 e 4 agosto 2014. Nel frattempo (11 settembre 2014), la Società ha presentato richiesta di approvazione di n. 3 progetti d’intervento per il ripristino dello stato dei luoghi. Tali progetti, ritenuti insoddisfacenti, sono stati rigettati dall’Amministrazione comunale con provvedimento del 2 ottobre 2014 a firma del Segretario Generale, che nel frattempo aveva ricevuto incarico ad interim sul competente 1° Settore Tecnico-Ambiente.
14. La Società ha impugnato dinanzi il T.A.R. del Lazio anche il citato provvedimento di rigetto (in corso di giudizio, la Società ha rinunciato alla richiesta cautelare di sospensione del rigetto. Il T.A.R. del Lazio ne ha preso atto – ordinanza n. 6296/2014 – senza pronunciarsi sulle spese di lite).
15. Il 9 ottobre 2014 la Stazione locale dei Carabinieri ha comunicato che la Procura della Repubblica di Velletri aveva disposto il dissequestro del piano interrato, ritenendo prescritta l’opera abusiva, autorizzando a ripristinare lo stato dei luoghi con riferimento all’area pavimentata, alla struttura in legno ed alla piscina.
16. Il 16 ottobre 2014 ha preso servizio il nuovo Dirigente del Settore 1° Tecnico-Ambiente il quale, in data 20 ottobre 2014, ha effettuato un primo sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi al fine di dar ulteriore impulso alle attività sanzionatorie.
17. Il 17 ottobre 2014 la Società ha presentato una nuova S.C.I.A. Il Comune di Grottaferrata, con provvedimento del 23 ottobre 2014, ha emesso ordine motivato di non effettuare il previsto intervento in relazione alla S.C.I.A.
18. La Società ha impugnato anche il citato ordine motivato dinanzi il T.A.R. del Lazio (il ricorso è in attesa di essere discusso nel merito) e, infine, ha interposto appello dinanzi il Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio che aveva respinto il ricorso per la citata Ordinanza di demolizione del 7 novembre 2013 (il giudizio è tutt’ora pendente).
19. Il 28 ottobre 2014 è stato eseguito ulteriore sopralluogo congiuntamente alla Stazione locale dei Carabinieri, in esecuzione delle attività di controllo previste nel provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri in data 9 ottobre 2014 (di cui al precedente punto 15), durante il quale veniva accertata la demolizione del manufatto in legno e la chiusura del vano scatolare di fondazione (nel frattempo dissequestrato), mentre si rilevava un ripristino non soddisfacente della piscina definito “camuffato” dalla Procura della Repubblica; ciò in quanto l’Ufficio tecnico comunale segnalava trattarsi di una copertura con un telo di pvc senza sovrapposizione di un manto erboso naturale, restando quindi una piscina sottostante il telo.
20. Il 14 novembre 2014 la Società, dopo provveduto alla demolizione del manufatto in legno, ha presentato un’istanza al Comune con la quale, al solo fine di un’eventuale ipotesi di definizione bonaria della vicenda, ha chiesto di valutare la possibilità di:
a. applicare la sanzione prevista dall’art. 34, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), posta l’impossibilità di demolire il piano interrato (la demolizione avrebbe irrimediabilmente compromesso la sovrastante edificazione regolarmente autorizzata);
b. ottenere il permesso in sanatoria (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001) sulla piscina, previo ripristino della vasca di accumulo come originariamente prevista con apposizione di un manto erboso permanente.
21. Gli Uffici tecnici comunali hanno doverosamente avviato l’istruttoria della pratica e, valutatane la percorribilità a determinate condizioni, hanno promosso il procedimento amministrativo previsto dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990 per verificare la possibilità di giungere ad un cd. “Accordo Integrativo del Provvedimento”, atto a garantire il rispetto della conformazione del territorio, nonché la posizione ed i diritti dell’Amministrazione comunale nell’ambito del P.U.A.
22. Con l’Accordo raggiunto il 5 maggio 2015 (preceduto dalla Determinazione dirigenziale n. 255 del 27 aprile 2015):
– il Comune ha determinato la sanzione, contestualmente accettata dalla Società che, quindi, dovrà corrispondere all’Amministrazione comunale un importo pari a 183.717,93 euro, con un anticipo di circa 23.000,00 euro e restante pagamento rateizzato con garanzia di idonea polizza fideiussoria;
– la Società ha:
. accettato di dover ripristinare la vasca di accumulo con sovrastante reale e sostanziale copertura della stessa tramite manto erboso naturale;
. accettato che il vano scatolare di fondazione (locale interrato) resti “tombato” e reso inaccessibile, anche se già dissequestrato;
. rilasciato una nuova polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni trasfuse nella Convenzione, sostituendo così con Impresa operante sul mercato italiano di cui all’elenco dell’art. 106 T.U. bancario, ovvero accreditata presso la Banca d’Italia;
– i contenziosi saranno abbandonati.
La conclusione dell’Accordo, quindi, ha il merito di ripristinare la situazione di legalità edilizio-urbanistica della zona e la certezza dei rapporti giuridici anche relativamente al P.U.A., nonché di consentire l’incameramento di una considerevole somma nelle casse comunali, somma che verrà destinata a sostenere, oltre le relative spese legali, le attività di vigilanza del territorio e di repressione degli abusi edilizi, oltre alla già citata eliminazione di un articolato contenzioso.
Federico GHERA
Responsabile Ufficio Stampa Comune Grottaferrata
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