Giochi, caos al Tar Lazio sui limiti orari delle slot
Giochi, caos al Tar Lazio sui limiti orari delle slot: norma bocciata a Guidonia e Anzio, ma i giudici promuovono la Raggi
ROMA – Ormai è caos sugli orari di funzionamento delle slot machine e delle videolottery. Il tribunale amministrativo è lo stesso, spesso opposte sono invece le decisioni dei giudici. La sentenza del Tar Lazio con cui sono stati annullati i limiti orari a Guidonia, in provincia di Roma, riporta in primo piano la complessa questione delle limitazioni per le attività legate al gioco, in particolare per slot machine e videolottery. La decisione di oggi della sezione Seconda Bis, spiega Agipronews, ha accolto il ricorso degli operatori di settore e degli esercenti contro l’ordinanza firmata dal Sindaco – Michel Barbet – con la quale erano state previste 16 ore di stop per tutti gli apparecchi da gioco, limitando il funzionamento di slot machine e videolottery alle fasce 9-12 e 18-23. In questo caso il Tribunale amministrativo – come nel caso di Anzio, a febbraio – ha però ritenuto che i limiti orari fossero stati stabiliti senza tenere in considerazione l’intesa siglata nel 2017 tra Stato ed enti locali. Secondo il protocollo, agli enti locali è concessa la facoltà di stabilire fino ad un massimo di 6 ore complessive di chiusura quotidiana del gioco, sempre e comunque in accordo con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un accordo a cui non è mai seguito il decreto attuativo del Mef, ma che per la sezione Seconda bis è comunque impossibile da ignorare: «Pur non rivestendo valore cogente – si legge nella sentenza su Guidonia – l’intesa assume la valenza di norma di indirizzo per l’azione degli Enti locali, costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia». Opposta invece la conclusione per i limiti orari di Roma. L’ordinanza della sindaca Raggi, che dispone il funzionamento degli apparecchi dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 18 alle 23, ricorda Agipronews, ha ricevuto il via libera dai giudici della Seconda sezione, che ha respinto tutti i ricorsi delle sale da gioco. In questo caso il Collegio ha bocciato la tesi delle società ricorrenti secondo cui l’ordinanza era stata emanata in contrasto con quanto stabilito in Conferenza Unificata. «L’intesa non ha valore cogente, in quanto non recepita da alcun atto normativo», hanno scritto in questo caso i giudici. Un’interpretazione opposta a quella dei colleghi, che dà il via al dibattito sulla gestione del settore anche nelle aule dei tribunali. LL/Agipro
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