Diritto alla Salute
In generale, la Costituzione in tema di salute, all’art.32 Cost. afferma che: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” e, tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (concorso nella disciplina legislativa), l’art.117 Cost. afferma che: ” (…) Sono materie di legislazione concorrente…tutela della salute…”. In generale, la sanità è passata dalla tutela del lavoratore, per l’assicurazione contro malattie sempre in ambito produttivo, al diritto alla salute in sé per poi ricomprendere l’ambiente salubre dove il soggetto vive e lavora: dalla sfera strettamente soggettiva (psico-fisica) alla sfera ambientale, dove il soggetto vive. Essendo diritto primario, risarcibile previo accertamento medico-legale, sia del danno patrimoniale (lesione biologica) che non patrimoniale (morale) e tutela in sé. Diritto di libertà e di prestazioni (dare e ricevere) dove l’art.32 Cost. ha come destinatari sia il singolo sia la comunità e va programmato, quindi attuato (bilancio). Ora, i trattamenti sanitari obbligatori sono quelli espressamente previsti dalla legge e sufficientemente individuati (coercizione); mentre i limiti alla libertà alla salute sono l’interesse della collettività tramite il p. solidarietà (risarcimento del danno alla persona), la legge (divieto atti diminuzione permanente corpo, ordine pubblico, buon costume) e la persona umana (dignità: offese morali, degrado fisico). La gratuità delle prestazioni agli indigenti (in Italia e all’estero) è poi calcolata secondo due criteri: condizioni economiche e tipologia della patologia. Ora, la legge, anche se fissa delle linee guida per il medico, la pratica terapeutica deve rispettare il p. precauzione (incertezza terapeutica), la perizia medica (efficacia cura trovata tramite la diagnosi corretta basata su scienza medica) e il rispetto della persona (integrità psico-fisica) e poi la colpa lieve e grave (responsabilità) medica. Naturalmente, tra medico e paziente vige il consenso informato (forma) e l’aggiornamento sul percorso terapeutico, a garanzia della libertà del paziente (autodeterminazione) e della sua dignità. Pertanto la tutela della salute da ogni pregiudizio (benessere fisico). E la Tollerabilità? Conseguenze nocive di scarso interesse e temporanee.
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