Come viene determinato l’assegno di mantenimento
In una sentenza la Corte di Cassazione fa riferimento alla rilevanza, per quanto riguarda la determinazione dell’assegno di divorzio, delle condizioni economiche del convivente more uxorio (cioè come marito o moglie) dell’ex coniuge obbligato. È una questione che si distingue da quella relativa all’incidenza che, per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno, può assumere la relazione stabile di colui/colei che ha diritto all’assegno, con altro soggetto che provvede al suo mantenimento. Tale relazione, purché sia inequivoca, serena e stabile (come sostenuto dalla Cassazione nella sentenza 3503/1998), influisce indubbiamente sulle condizioni economiche di chi richiede l’assegno e quindi sulla possibilità di ottenerlo, prima ancora che sulla sua quantificazione.
Non si ritiene convincente il parallelismo tra le prestazioni del convivente e le elargizioni, gli aiuti derivanti da parenti. Si ritiene che la solidarietà da parte di terzi, anche quando si tratta di persone vincolate da stretti rapporti di parentela, non fa venir meno, né attenua l’obbligo del coniuge, che ha quindi un dovere primario. Di conseguenza anche i contributi del partner non costituiscono l’oggetto di un obbligo, anche se nella considerazione sociale, di cui la giurisprudenza finisce per prendere atto, si pongono sullo stesso piano di quelli del coniuge obbligato.
È evidente che l’obbligato non può trarre vantaggio dal fatto che chi ha diritto all’assegno riceve aiuti dalla famiglia d’origine, soprattutto quando questi sostentamenti, questi aiuti, sono motivati da un’oggettiva esiguità dell’assegno o addirittura dall’inadempimento del soggetto tenuto al pagamento.
Per quanto riguarda poi la posizione del convivente dell’obbligato, la sentenza in questione esclude che il titolare dell’assegno possa in qualche modo avvantaggiarsi delle condizioni economiche di un soggetto rispetto al quale è assolutamente estraneo. È importante però fare delle precisazioni. Relativamente alla determinazione dell’ammontare dell’assegno spettante alla moglie, nella sentenza 4489/1976, la Cassazione ha sostenuto che il giudice, accertando la condizione economica del marito, può anche considerare le spese che quest’ultimo deve sostenere per il mantenimento di una donna con lui convivente more uxorio, poiché tale convivenza, cessati gli effetti civili del matrimonio, non costituisce un illecito, ma rappresenta una normale esigenza di assistenza morale e materiale, di cui non si può non tenere conto per calcolare il reddito effettivo del marito. L’idea che la convivenza del separato costituisca un illecito, è ormai superata dall’evoluzione dei costumi. Bisogna però anche affermare che le condizioni economiche del convivente dell’obbligato, se non possono costituire un vantaggio per il titolare dell’assegno, quindi per chi ne ha diritto, non sono però prive di rilevanza, quando l’obbligato voglia rivedere le condizioni della separazione o del divorzio, rispetto, non solo agli obblighi derivanti dalla procreazione di figli naturali, ma anche alle spese relative alla relazione stabile con altra persona.
In conclusione quindi, per quanto riguarda la determinazione dell’assegno di divorzio, non assumono rilievo i redditi del convivente dell’ex coniuge obbligato al pagamento.
Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 24 novembre 1999, n. 13053
Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento