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“Comanda lo Imperatore”

“Comanda lo Imperatore”
Gennaio 28
13:56 2020

“Tuttavia il castello di Melfi, che raggiungemmo dopo una breve salita, si mostrava abbastanza imponente pur in quell’ora della notte. C’era un ponte levatoio, tetri cancelli, lugubri cortili, torri massicce, guardiani con chiavi, cani feroci: tutti i requisiti di una romanzesca fortezza feudale (…) con quella torre d’angolo così suggestiva nel dominare completamente la scena…c’era una lunghissima galleria dove si allineavano vecchie casse di quercia e vecchissime armature. Dalle finestre giungevano, di quando in quando, strani strepiti tanto da indurci a pensare che lo spirito…poteva essere anche quello di qualche vecchio normanno…esplorammo tutte le parti più antiche dell’edificio, le prigioni, l’antico salone che nel secolo precedente era stato adibito a teatro.”  In questi termini Edward Lear Londra 1812-Sanremo 1888) descrive il castello di Melfi (“Edward Lear. Diari di viaggio in Calabria e nel Regno di Napoli. Editori Riuniti”) mentre da <<Domenico Maffei. Un’epitome in volgare del “Liber Augustalis”. Editori Laterza>> ricaviamo alcune disposizioni legislative che l’imperatore Federico II (Jesi 1194-Fiorentino di Puglia 1250) emanò nel castello di Melfi in data 1231 d.C. Anche dette Costituzioni di Melfi, sono l’espressione dell’unità statale. Da esse possiamo ricavare la specie di pena (del taglione, pena di morte, pena corporale, esilio, pena pecuniaria, confisca, pene arbitrali…) o la ratio sottostante e la stessa organizzazione statale e sociale. Naturalmente non bisogna mai dimenticare il contesto in cui furono emanate. Di seguito le alcune disposizioni: “MULTAE LEGES. Comanda lo Imperatore che si alchuno piglia cose sacre da loco sacro, sicomo fusse uno calice da la ecclesia, non rumpendo le porte sia punito ad arbitrio del iudice, ma si lo farà de nocte sia punito de la vita.” “PACIS CULTUM. Comanda lo Imperatore che si ad alchuna persona fusse facta alchuna iniuria, non se debia vindicare da per se stesso, ma aggravase al giudice, et se per ventura se vendicasse in quel medesimo instanti con equale arme, lo po fare senza pena.” “COMES. Comanda lo Imperatore che qualsevoglia che movesse guerra nel Regno sia privato de la vita. Ma si facesse presaglia o represaglia, perda la metade de tutta la roba.” “INTENTIONIS. Comanda lo Imperatore che nullo porta arme al Reame, o sia extero o regnicolo, et li official loro debiano denuntiare se faranno lo contrario. Poi la denuntiatione, si serà conte pagarà la pena de unce cinque, si serà barone quattro, si cavalier tre, si burgese due, si rustico una, excepto li cortesani si actualmente serveno, et si la dicta pena non potessero pagare siano operati a le opere publiche.” “SI QUIS ALIQUEM. Comanda lo Imperatore che si alchuno ferisse un  altro con le arme prohibite, et lo ferito non moresse de quella ferita, li sia tagliata quella mano con la quale ha ferito.” “QUICUNQUE. Comanda lo Imperatore che se alchuno audisse cridare qualche femina la debia succorrere, excepto se fusse sordo overo zoppo, et si facesse lo contrario se debia componere con la corte in quattro augustali.” “VIOLENTIAS SUBDITORUM. Comanda lo Imperatore che si alchuno te levasse la tua possessione, te la debia primo restituire con tutti li fructi et poi sia punito de lo suo per quanto vale la metà de quella possessione che pigliao. Ma si per avventura pigliò cose mobile per forza sia damnato in quadruplo de quello che piglia.” “SUPER INCISIONIBUS. Comanda lo Imperatore che si in alcuno loco fussero tagliati arbori o abbrusate case nascostamente, et non se potesse trovare lo malefactore, li habitanti de quello loco dove è commesso el maleficio deveno pagare lo damno dato; et si se trovasse tale malefactore, sia punito de la vita.” “RAPTORES. Comanda lo Imperatore che si se provasse che alchuno arrobbasse qualche cosa de quillo a chi ardesse la casa overo de quillo che perisse in mare, sia punito del capo, et civilmente deve refare lo quadruplo de la robba sua, secundo che era la robba che furao. Che in tale periculo omniuno deve andare ad adiutare, et chi non ce andasse sia punito in uno augustale.” “LEGE PRAESENTI. Dice lo Imperatore che li pupilli, vidue et orphani, poveri et debile persone deveno havere advocato da la corte et le spese necessarie in lo iudicio, et de li pupilli intendate però si sono poveri.” “REGIAE MAIESTATI. Comanda lo Imperatore che si io te prestai denari o altra cosa te depositai, et tu la neghi con animo de fraudare, et io me lamentasse al iudice et provassi contra te, me devi restituire quella cosa et essere condemnato in la tertia parte de quella; et si per aventura negassi per oblivione, non con animo de fraudare, et poi lo confessasse, non devi essere punito.” “CUM IUSTA. Comanda lo Imperatore che li baglivi et li iudici che hanno lo salario da la corte non deveno havere tricesima, ma quilli bandi et pene se deveno applicare al fisco, le quale pecunie se deveno conservare per lo baglivo et iudice et notaro de li acti. Et lo mastro de camera deve ogni quattro mesi inquirere de li processi et de la iusticia de li baglivi, et per li inquisitori ordinati a questo, et quelli saranno trovati culpabili, seranno puniti de periurio, et per negligentia a la terza parte del mobile.” “CONSUETUDINEM. Comanda lo Imperatore che li istrumenti se deveno scrivere de littera commune et intelligibile et de charta pergamena, altramente non fa fede alchuna.” “AB OFFICIALIBUS. A li procuratori del  fisco fu prohibito vexare li vassalli demaniali et subditi sopra le cose che pacificamente teneno, domandandoli lo titulo de le loro possessione dicendo essere fundata la intentione del fisco per causa del general dominio che have lo Re sopra tutte le cose de li vassalli et subditi. Tamen li subditi non deveno occultare li boni che teneno da la corte, et quelli che faranno lo contrario seranno tenuti  a lo quatruplo de tutto quello haverranno percepito de li fructi.” “VOLUMUS. Comanda lo Imperatore che li officiali, finito l’officio, deveno stare a sindicato per quaranta giorni et rendere conto de la sua administratione, et si serà trovato fraudulento restituisca a la parte lo damno.” “OBSCURITATEM. Comanda lo Imperatore che si le femine so ingannate in iudicio per sua facilità et ignorantia, o per fraude de procuratori o ignorantia, siano restituiti in integro.” “CONSTITUTIONEM. Divae memoriae. Comanda lo Imperatore che de le cose feudale non vaglia venditione transactione o alienatione alchuna,excepto ce intervenesse la licentia del Re; et a chi li havesse alienate, li sia data licentia revocare non obstante pena o iuramento.” “SI VASSALLUS. Dice lo Imperatore che lo vassallo perde lo feudo, si per lo suo signore non volse pregiare, overo si li ha commisso fellonia contra la mogliere o figlioli, overo, de poi la terza ammonitione, non li ha voluto prestare lo servitio; et econtra lo signore in tutti li predicti casi perde lo vassallagio, et anchora se lo batte senza causa, excepto in crimine laesae Maiestatis, et lo vassallo se applica al fisco.” “SANCIMUS. Comanda lo imperatore che quelli contraheno in lo regno matrimonio, lo deveno fare publicamente con solennitate et benedictione sacerdotale, altramente li figlioli non seranno legitimi né succederanno a li parenti et la dote  serà publicata al fisco; altro che se fusse vidua.” “HONOREM. Dice lo Imperatore che quelli teneno feudo da la corte o da altri che siano quaternati, non ponno senza licentia del Re contrahere matrimonio né maritare sorelle figliole o nepote, non obstante qualsevoglia consuetudine in contrario.”  “COMITE DEL BARONE. Comanda lo Imperatore che, morto lo barone, li successori non ponno pigliare l’assecuratione de li vassalli senza licentia de la corte; et chi farà lo contrario, serà pena de la publicatione de tutti li beni soi.” “MINORIBUS. Comanda lo Imperatore che si alchuno have administrato li boni de lo pupillo, da poi che lo pupillo pervenne ad età perfecta, tali administratori li rendano ragione de tutto, excepto de quello havesse dato a la corte per le sue ragione, anchora de quello havesse despeso in victo et vestito. Et cessa quella consuetudine che diceva che li tutori non rendessero cunto del administratione.” “CASTRA. Comanda lo Imperatore che le fortellicze facte senza licentia del principe se deveno ruinare et non se ponno più refare; et in li lochi demaniali è prohibito da li privati fare edificii che impacciano la libertà de li lochi.” “SERVOS. Comanda lo Imparatore che per nullo se possano pigliare li servi fugitivi, et si per ventura fussero presi siano renduti a li patroni o siano assignati al baglivo del loco qual deve mandare a la corte. Et chi presumesse fare lo contrario, et la persona et li boni soi siano del fisco.” “DURAM. Comanda lo Imperatore che tutte le prescriptione, cioè de anni mesi et giorni, debiano cessare et siano servate le prescriptione de ragione civile, cioè dece anni fra li presenti et dece fra li absenti, dummodo che chi prescrive habia titulo et bona fede; et per la prescriptione de trenta anni ciaschuno sia securo, etiamdio li latri, excepto la hypothecaria che excede fin a li anni xl.” “SALUBRITATEM. Comanda lo Imperatore che nullo ponga lino o canovo ad maturare in le acque che son appresso la citate o castello almeno per un miglio, et chi facesse lo contrario perda lo lino et lo canovo, et sia dato a la corte. Secundo dice che quando se cava la fossa, dove se sepeliscono li morti, se debia cavare per mecza canna, et si alchuno farà lo contrariopagarà alla corte uno augustale. Tertio dice che quando moresse al alchuno lo suo animale, lo debia portare fora de la cità per spatio de un quarto de miglio, et chi farà lo contrario per lo animale grande pagarà uno augustale et per lo piccolo meczo.” MAGISTROS. Comanda lo Imperatore che li artifici sellari et ferrari et ogni altro fidelmente exerciscano loro mistero, et che li bucceri non vendano la carne scrofina per porco né la carne facta de l’uno giorno inanti per fresca, excepto si lo dicessero a lo compratore, et così de tutti li altri cibi. Item dice che in ciaschuna terra siano electi dui probi homini et siano mandati a la corte per essere approbati et reputati idonei, et che faciano observare tale ordinatione. Et li baglivi che seranno in lo tempo de metere et de vindemiare, debiano constituire lo precio et lo salario a li operarii, che non possano passare quella meta; et si faranno lo contrario, perdano loro salario et pagheno a la corte de ogni uno quattro. Item dice che non se venda lo vino messitato per puro, et così de tutte le altre cose; et chi facesse lo contrario, in la prima volta perda una libra de auro et si non la potesse pagare sia frustato, et si un’altra volta commettesse tale fraude sia punito con la mano. In fine dice che simile pena deve sustenire tale officiale in questo deputato, si facesse lo contrario.” “TESTAMENTORUM. Comanda lo Imperatore che si alchunohave nascoso lo testamento, è tenuto de falso.” QUALITAS. Comanda lo Imperatore che la qualità de la persona releva et grava lo delicto.” “QUI SCIENS. Comanda lo Imperatore che si alchuno scientemente vende homo libero, debia essere recaptato de li boni soi proprii, et si non lo pote recaptare, sia facto servo de li parenti et la sua robba sia data a la corte. Et si lo venduto retornasse, ipso vendente sia facto servo de la corte, et anchora li figlioli che gli nasceranno da poi.” “QUI DOLO. Comanda lo Imperatore che si alchuno commette incendio dolose, sia punito de la vita.” MORES DISSOLUTI. Comanda lo Imperatore che quelli vendeno le cose loro per iocare o iocano continuamente ad dadi et non fanno altro exercitio, et li tavernari che fanno la taverna et che teneno li dadi et le tavole per li iocatori, siano infami et cacciati da testimonio; et similmente dice contra li iudici o notari o cavaleri che vanno a la taberna, siano infami et cacciati da la militia.” “SI QUIS ALIQUEM. Comanda lo Imperatore che si alchuno spoglierà uno morto et quello lasciarà nudo, sia punito de pena de la mano. Ma chi aperirà uno sepulcro et spoliarà li corpi de li morti, è pena de la capo.” “BLASFEMANTES. Comanda lo Imperatore che si alchuno biastema Dio o la Vergine Maria, li sia tagliata la lingua. FINIS.”

Foto: Edward Lear, Acquarello raffigurante il castello di Melfi, 1847.

 

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