CHI HA PAURA DEL “NUOVO” MECCANISMO DI STABILITA’?
L’Università degli studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Giurisprudenza Dottorato di ricerca in Diritto pubblico ha tenuto, il 9 dicembre 2020 dalle ore 15.00, il WEBINAR <<CHI HA PAURA DEL “NUOVO” MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA’?>>. Presentato dal docente Daniele, ne hanno discusso i docenti Castellarin (Universitè de Strasburg) Baratta (Roma Tre) e Cisotta (Università di Macerata). Il MES (MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA’) è visto come un “incubo” per una parte della politica italiana in riferimento all’esperienza della Grecia. Trattato Internazionale scaturito dalla crisi della Grecia (2012), si discute della sua riforma. Attualmente gli scopi del MES sono di sostegno finanziario ma la riforma guarda al suo ampliamento ricomprendendo anche il sistema bancario, oltre naturalmente a fornire sostegno agli Stati UE. Nasce in risposta alla crisi finanziaria come fondo strumentale internazionale per garantire la stabilità della finanza pubblica della zona UE nel suo complesso e nei singoli Stati UE. Il MES è quindi un Trattato Internazionale e, come tale, sottoposto alle procedure di ratifica degli Stati contraenti se modificato (firma del Trattato di revisione, ratifica e ordine di esecuzione per quanto riguarda l’Italia). Denominato anche “Fondo salva Stati”, il suo obiettivo è quello di fornire risorse agli Stati membri (centinaia di miliardi di euro) il cui accesso alle risorse è condizionato (diverse linee di credito) e, a seguito del COVID-19, è stata istituita la nuova linea di credito sanitaria (richiesta di finanziamenti in ambito sanitario, protocollo di intesa, dove ogni Stato UE può spendere il 2% del PIL, ossia fino a 37 miliardi di euro per l’Italia). La novità di questa linea di credito è di non richiedere come essenzialità il rispetto del Patto di crescita e stabilità (3% del deficit e 60% del debito rispetto al PIL), che deve essere rispettato invece dalle altre linee di credito. Il MES è uno strumento non utilizzato dall’Italia dove, in generale, la sostenibilità del debito è una condizione essenziale, altrimenti diverrebbe un prestito a fondo perduto e, per ovviare a ciò, si parla di “ristrutturazione del debito” (parole chiave sono riduzione, rifinanziamento su una durata più lunga). La Corte di Giustizia Europea nel 2012 ha stabilito che gli Stati hanno a disposizione il MES purché ciò non incida sulle norme comuni e, nell’Accordo MES, afferma che ciò non avviene (la Corte interviene nel caso di Accordi Internazionali connessi all’UE). Pertanto, come “meccanismo esterno all’interno dell’UE”, il MES deve rispettare il diritto primario, le competenze degli Stati e le Istituzioni UE (non può modificare le norme comuni dell’UE). Comunque, in generale, la poca chiarezza e il margine di discrezionalità implica difficoltà di comprensione della materia in oggetto ma comunque, nella riforma del MES, almeno una condizionalità ci deve essere: la stessa o migliorativa è da vedere. L’Italia ha un debito pubblico elevato (verso il 160% circa) e, in generale, occorre prudenza per quanto riguarda il piano economico e finanziario vertente su queste questioni. Comunque, il MES non è obbligatorio ma è un’opzione a favore degli Stati UE. MES e Unione Economica e Monetaria, crisi bancarie, mercati internazionali, stabilità economico-finanziaria…
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