Assistenza sanitaria agli stranieri non in regola
Regione Lazio
DIPARTIMENTO SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Area 45/04 – Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell’integrazione socio sanitaria
Dirigente Valentino Mantini
Tel. 06 51683606 – fax 06 51684974
email vmantini@regione.lazio.it
Roma, li 5 agosto 2009
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Prot. N. n° 92689/45/04
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma tel. 06 51681
Ai Direttori Generali
delle Aziende USL del Lazio
Ai Direttori Generali
Delle Aziende Ospedaliere del Lazio
Ai Direttori Generali
Degli IRCCS pubblici del Lazio
Ai Direttori Generali
Dei Policlinici Universitari del Lazio
LORO SEDI
OGGETTO: Assistenza sanitaria agli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno (STP)
Si comunica alle SS.LL. che il disegno di Legge in materia di sicurezza n.AS 733-B è stato convertito in Legge n.94 del 15 luglio 2009 ” Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, con entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009,ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2009 – Suppl.Ordinario n. 128.
Considerato che la legge sopra indicata introduce il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia, alfine di evitare il verificarsi di situazioni di confusione ed incertezza sull’applicazione delle disposizioni vigenti in materia sanitaria che possano pregiudicare il diritto di accesso alle strutture da parte dei cittadini stranieri
non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, si comunicaquanto segue.
Il Legislatore, pur introducendo il reato di ingresso e soggiorno illegale, non ha proceduto all’abrogazione del comma 5 art. 35 del DLGS n. 286/98 che testualmente recita “L’acceso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano” non intendendo, così, porre limitazioni alla Regione Lazio pag. 2 di 2 copia conforme all’originale libertà di accesso alle strutture sanitarie da parte degli stranieri in condizione di irregolarità giuridica.
Pertanto, da quanto sopra premesso, risulta chiaramente che il personale che opera nelle strutture sanitarie (medico, e paramedico, amministrativi e tecnici, operatori sociali e mediatori culturali) pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, soggiace all’obbligo del rispetto del divieto di segnalazione, così come previsto
dall’art. 35 del DGLS n. 286/98.
Considerato, quindi, che in materia sanitaria non sono state introdotte modifiche a quanto disposto dal Dlgs n. 286/98, permangono invariate, nei confronti dei cittadini stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, le procedure di rilascio del tesserino STP, nonché le modalità e il diritto di accesso agli ambulatori di I livello e a tutte le prestazioni sanitarie che le norme in vigore garantiscono loro.
Si invitano le SS.LL a dare un’ampia e sollecita diffusione delle presenti direttive presso tutte le strutture interessate che operano nell’ambito territoriale di propria competenza, al fine di assicurare a tutti i cittadini stranieri l’accesso alle cure e l’assistenza necessarie, a tutela della salute quale diritto del singolo e della collettività e nel rispetto dei principi previsti
dall’articolo 32 della Costituzione Italiana.
IL DIRIGENTE
Valentino MANTINI
IL DIRETTORE REGIONALE
Giampaolo GRIPPA
Dr.ssa M.Letizia Lorenzini
Tel. 06 5168.3576 – Fax 06 5168.4974
llorenzini@regione.lazio.it
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