Annullamento del matrimonio e assegno di mantenimento
La nullità del matrimonio comporta l’estinzione dello stesso come se non fosse stato mai celebrato. Viene quindi meno ogni vincolo tra i coniugi in base a quanto statuito dal codice canonico. Se si vuole ottenere l’effetto della nullità anche in ambito civile, occorre ricorrere alla delibazione, che è lo strumento attraverso il quale lo Stato italiano può riconoscere l’efficacia di sentenze straniere, tra cui quindi anche quelle ecclesiastiche. Ora ciò che ci si chiede e se ,nel momento in cui in ambito civilistico venga disposto un assegno di mantenimento a carico di uno degli ex coniugi a favore dell’altro, l’eventuale delibazione travolga anche la regolazione dei rapporti economici e quindi sostanzialmente faccia decadere il diritto dell’uno di ottenere un assegno di mantenimento da parte dell’altro, proprio in virtù del fatto che quel matrimonio, con la delibazione, viene a considerarsi come mai esistito anche per lo Stato italiano.
L’impostazione tradizionale la pensava così, cioè riteneva che intervenuta la delibazione questa doveva travolgere anche l’assegno di mantenimento disposto a favore del coniugi ed anche addirittura dei figli, poiché se non sussisteva più il vincolo coniugale non potevano stabilirsi obblighi derivanti da un vincolo appunto non più esistente. Successivamente la Cassazione Civile, Sezione I nella sentenza 21331/2013 ha stabilito che l’assegno di mantenimento, laddove sia intervenuta una sentenza di divorzio già passata in giudicato, non può più essere messo in discussione anche se interviene la delibazione.
L’unica possibilità di rivedere le statuizioni economiche sarebbe quindi la rilevazione di una diversa condizione economica degli ex coniugi. A sostegno della pronuncia sta la stessa natura giuridica dell’assegno divorzile per la cui concessione si richiede che si accerti l’impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi, l’accertamento del diritto di uno dei coniugi a mantenere il livello di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. E’ quindi evidente che il titolo giuridico su cui si fonda l’assegno di mantenimento non è la validità del matrimonio, bensì, al contrario, la pregressa esistenza di un vincolo coniugale non più esistente.
La giurisprudenza è andata ancora oltre e nella sentenza 5133/2015 la Corte di Cassazione, Sezione IV,non solo conferma il principio statuito nella sentenza del 2013, ma stabilisce che lo stesso vale anche nel caso in cui si tratti di separazione e non di divorzio. Di conseguenza il passaggio in giudicato di una sentenza di separazione funge anch’esso da limite invalicabile per la sentenza di delibazione di attaccare l’assegno di mantenimento.
Maria Elena Coletti
Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento