75° anniversario della Costituzione e del Senato della Repubblica
Il 2 giugno 1946 è eletta a suffragio universale l’Assemblea Costituente con D.L.L. n.151/1944 (e successivi D.L.L. n.74 e 98/1946) che il 22 dicembre del 1947 approvò il testo della Costituzione italiana e fu sciolta di diritto il giorno in cui entrò in carica la Costituzione stessa (legge costituzionale n.2/1947).
Il 27 dicembre fu promulgata a Palazzo Giustiniani dal Capo provvisorio dello Stato De Nicola, controfirmata dal Presidente dell’Assemblea Costituente Terracini, dal Presidente del Consiglio De Gasperi e dal Guardasigilli Grassi.
L’art.1 del D.L.L. n.151/1944 stabilisce che “Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato”.
L’art. 1 del D.L.L. N.74/1946 stabilisce invece che “L’Assemblea costituente è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La rappresentanza è proporzionale” e l’art. 3 che “I deputati dell’Assemblea Costituente sono 573 suddivisi in collegi”; mentre l’art.1 del D.L.L. n.98/1946, che integra e modifica il D.L.L. n.151/1944, afferma che “Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia) ” e l’art. 2 che “Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci a favore della Repubblica, l’Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall’Assemblea.”
Entrata in vigore il 1 gennaio 1948, la Carta Costituzionale della Repubblica Italiana è composta da due parti (“Diritti e doveri dei cittadini” e “Ordinamento della Repubblica”) e da 139 articoli in totale. La prima parte è composta da quattro Titoli (Rapporti civili; Rapporti etico-sociali; Rapporti economici; Rapporti politici) e la seconda da sei Titoli (Il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la Magistratura; le Regioni, le Provincie, i Comuni; Garanzie costituzionali). Sono presenti anche le Disposizioni transitorie e finali.
In riferimento ai PRINCIPI FONDAMENTALI, l’art. 1 stabilisce che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”; l’art. 2 che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; l’art. 3 che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”; l’art. 4 che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. L’originale della Costituzione della Repubblica italiana è conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato.
Ruini affermò che “Questa Carta che stiamo per darci è, essa stessa, un inno di speranza e di fede” e che “si verrà completando ed adattando alle esigenze dell’esperienza storica”; mentre Bonomi che “fissati nella Carta costituzionale i principi della sua nuova vita, deve oggi iniziare un’opera vasta per tradurli in realtà”.
L’emblema della Repubblica fu realizzato dal Paschetto.
Precedente alla Costituzione italiana, per cento anni è stato in vigore lo Statuto Albertino. Emanato nel 1848, è stato in vigore sino al 1948, sostituito dalla Costituzione della Repubblica italiana.
Nei “Discorsi Parlamentari” (1861) del Conte Cavour, in un passo in cui ebbe l’approvazione, affermò che “Perché senza Roma capitale d’Italia l’Italia non si può costituire” poiché “in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato.”
In una tornata parlamentare del 1904 presso la Camera dei Deputati, si fa riferimento alla “giustizia distributiva che deve essere il fondamento più saldo della unità e prosperità nazionale” e si fa riferimento anche alle “due Italie: del Nord e del Sud.”
Foto: Roma, Palazzo Giustiniani
Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento