Contributo volontario?
Come ogni anno è arrivato il momento di pagare il cosiddetto contributo
volontario, che di volontario non ha niente.
Tutti gli anni a metà febbraio insieme alla domanda e/o tassa d’iscrizione, arriva il famoso contributo volontario, che a quanto pare è più obbligatorio che volontario.
A tal proposito, bisogna precisare che questa somma volontaria non è affatto dovuta, come stabilisce il comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dopo aver sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per dieci anni ha tra l’altro “confermato” ” il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del D. lgs.17 ottobre 2005, n. 226″ . Pertanto se ne desume che ” In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità , non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie *solo ed esclusivamente su base volontaria* .
Tuttavia, nel noto foglietto di richiesta per il contributo volontario, la maggior parte delle scuole si difende dicendo che non impone tasse o chiede contributi obbligatori, ma esige solamente un rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie. E questo può essere anche corretto da un punto di vista formale. Ma quante volte sia noi studenti che i nostri genitori abbiamo ascoltato, sia docenti che impiegati scolastici, dire che siamo obbligati a pagare il contributo volontario, oltre al rimborso spese?
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