Ariccia. Ordinanza firmata dal Sindaco di divieto di scoppio di petardi e fuochi d’artificio per Capodanno
CONSIDERATO che durante il periodo delle festività di fine anno / Capodanno è consuetudine effettuare l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
VERIFICATO che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l’abuso di tali artifizi senza l’adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni per le persone e cose e per tutelare anche il benessere degli animali, impedendo effetti traumatici per gli stessi;
RISCONTRATO che anche i petardi di libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono tuttavia in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne viene fortuitamente colpito;
CONSIDERATO che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, a danno di quanti, per imprudenza e imperizia, utilizzano o entrano in contatto con tali manufatti pirici;
PRESO ATTO che già il vigente Regolamento di Polizia Urbana, art. 8 lettera c, prevede che nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma;
RITENUTO che detta previsione ricomprenda ogni attività di sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
VISTO l’art. 50 del T.U.E.L
VISTO l’art. 54 comma 2 del T.U.E.L. riguardante la possibilità per il Sindaco di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi come modificato dalla L. 120/2010;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
SI ORDINA
Su tutto il territorio comunale, dal 30 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016, è vietato ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’art. 57 del TULPS, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati.
Sono esclusi dal divieto i titolari di licenza di cui all’art. 57 del TULPS in possesso di licenza per manifestazione pirotecnica in luogo pubblico.
L’inosservanza di tale divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana, da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
Si dispone la trasmissione della presente Ordinanza al Sig. Prefetto della Provincia di Roma.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione nelle forme di legge.
A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge n. 241/1990, si avvisa che avverso la presente Ordinanza chiunque Vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre entro il termine di cui sopra, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’adozione dell’ordinanza in alternativa al ricorso al TAR.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, li 29 dicembre 2015
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