2 – La comunità e la società moderna
La comunità germoglia dalle leggi naturali e al
suo interno si forma una scala gerarchica naturale.
La società, al contrario, è ‘costruita’ su una
base contrattuale che ne definisce, con le leggi,
i rapporti tra i singoli elementi costitutivi.
Armando
La comunità è una struttura di vita collettiva – in genere circoscritta alla dimensione locale – contrassegnata da intimi vincoli di adesione, fiducia e mutua dedizione, ossia tutti quei rapporti in cui si verifica un sentimento di appartenenza reciproca e una spontanea volontà di collaborazione.
Il termine comunità fa emergere in ogni uomo un senso di protezione, calore, affetto e implica il senso della collettività: ogni individuo è collegato all’altro e l’interesse collettivo è interdipendente.
La parola comunità esala una sensazione piacevole,
qualunque cosa tale termine possa significare (…)
Le compagnie e le società possono anche essere cattive,
la comunità no. La comunità è sempre una cosa buona.
La parola comunità evoca tutto ciò di cui sentiamo il bisogno
e che ci manca per sentirci fiduciosi, tranquilli e sicuri di noi.
Zygmunt Bauman
La società moderna è, invece, un organismo nel quale i singoli elementi che la vivono seguono collettivamente un obiettivo che è basato sull’individualismo egoistico e sull’utilitarismo economicistico.
Ogni convivenza amichevole, esclusiva, intima viene intesa come vita in comunità.
La società è invece la collettività globale, è il mondo.
Una persona, fin dalla nascita, si trova in comunità con i suoi, congiunta a essi nel bene e nel male.
La società è vista come una sorta di ‘luogo esotico’.
La comunità germoglia dalle leggi naturali e al suo interno si forma una scala gerarchica naturale edificata sulla forza, saggezza e sulla differenza di età, ma il tutto è governato da un atteggiamento di comprensione, indulgenza e rispetto reciproci. Sono valori che valgono per se stessi, che sgorgano dalla natura umana e perciò devono essere considerati intoccabili da tutti coloro che possiedono questa natura.
Tutti coloro che hanno avuto la possibilità di godere della massima sicurezza nei riguardi di coloro che li circondavano, vivono in comunità gli uni con gli altri nel modo più piacevole e nella più sicura fiducia; e, pur nutrendo fra loro i più stretti legami, non piangono la dipartita di quelli di loro che muoiono prematuramente, come se questi fossero da compiangere.
Epicuro
La società, al contrario, è ‘costruita’ su una base contrattuale che ne definisce, con le leggi, i rapporti tra i singoli elementi costitutivi.
Anche qui gli obiettivi sono di tipo comunitario, ma è molto più facile che vengano istituite leggi tendenti al prevaricamento dell’altro e all’annullamento dell’altrui dignità. La scienza del diritto, infatti, a volte può essere iniqua perché non rappresenta una legge immutabile, non prescinde dalla scelta del più forte, non è emanata dalla natura, dall’essenza stessa dell’essere umano.
In definitiva, la comunità è una struttura universale pressoché immutabile, mentre la società è una struttura che si evolve parallelamente alla base culturale di riferimento.
La società occidentale
La società occidentale, seguendo un lungo percorso, con la forte influenza degli illuministi francesi Voltaire e Jean-Jacques Rousseau ma anche dal filosofo italiano Cesare Beccaria e dello statista americano Thomas Jefferson, giunse alla definizione di nuove regole legate ai diritti umani. Il processo condusse, in America, alla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America (nella quale è dichiarato che la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità sono diritti inalienabili) e, in Francia, alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Nel resto del mondo le diverse società hanno seguito itinerari culturali differenti da quelli del cosiddetto ‘occidente’ e anche fra loro.
Purtroppo questi due fondamentali documenti sono rimasti, in gran parte, una ‘dichiarazione di intenti’ e io ne ripropongo la lettura delle parti salienti che riguardano solo il tema della mia elaborazione… per ricordare!
Dichiarazione d’indipendenza degli U.S.A.
In Congresso, 4 luglio 1776
Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un conveniente riguardo alle opinioni dell’umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui è costretto alla secessione.
Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità.
Certamente, prudenza vorrà che i governi di antica data non siano cambiati per ragioni futili e peregrine; e in conseguenza l’esperienza di sempre ha dimostrato che gli uomini sono disposti a sopportare gli effetti d’un malgoverno finché siano sopportabili, piuttosto che farsi giustizia abolendo le forme cui sono abituati. Ma quando una lunga serie di abusi e di malversazioni, volti invariabilmente a perseguire lo stesso obiettivo, rivela il disegno di ridurre gli uomini all’assolutismo, allora è loro diritto, è loro dovere rovesciare un siffatto governo e provvedere nuove garanzie alla loro sicurezza per l’avvenire. Tale è stata la paziente sopportazione delle Colonie e tale è ora la necessità che le costringe a mutare quello che è stato finora il loro ordinamento di governo. Quella dell’attuale re di Gran Bretagna è storia di ripetuti torti e usurpazioni, tutti diretti a fondare un’assoluta tirannia su questi Stati.
Dopo la succitata dichiarazione di principi relativa ai diritti dell’uomo e alla legittimità della rivoluzione, seguiva un elenco (che non è riportato) di specifiche accuse circostanziate nei confronti del re Giorgio III d’Inghilterra, e una formale dichiarazione d’indipendenza.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
Parigi 26 agosto 1789
I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:
Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
Art. 5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Art. 6 – La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.
Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.
Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Art. 12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.
Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.
Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.
Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.
Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.
(Fonte: P. Biscaretti di Ruffia, Le Costituzioni di dieci Stati di ‘democrazia stabilizzata’, Giuffrè, Milano 1994)
(dal libro “Verso il cambiamento” edito nel 2020)
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